Il contributo analizza criticamente la recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 6, comma 1, l. n. 604/1966 nella parte in cui impone al lavoratore, anche in stato di incapacità naturale, l’onere di impugnare il licenziamento entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. La decisione, sollecitata da un'ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, costituisce un passaggio di rilievo nel bilanciamento tra certezza dei rapporti giuridici e tutela effettiva dei diritti fondamentali del lavoratore licenziato. Muovendo da una ricostruzione puntuale del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di atti recettizi, presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e regime decadenziale dell’impugnativa del licenziamento, lo scritto evidenzia come l’intervento della Consulta interrompa il consolidato orientamento che riteneva irrilevanti le condizioni soggettive del destinatario ai fini della decorrenza del termine. L’originalità della pronuncia non risiede nell’introduzione di una causa di sospensione o differimento, bensì nella scelta – inedita e problematica – di rimuovere, per il lavoratore incapace naturale, l’onere dell’impugnazione stragiudiziale, mantenendo fermo il limite massimo di duecentoquaranta giorni per l’accesso alla tutela giurisdizionale. Il contributo si concentra infine sull’analisi critica della tecnica decisoria della Corte Costituzionale, evidenziando come la soluzione prescelta – pur rispondendo all’esigenza di evitare che il termine di sessanta giorni diventi un ostacolo insormontabile per il lavoratore incapace naturale – conduca a un esito solo parzialmente coerente con le premesse della pronuncia. L’eliminazione dell’onere di impugnazione stragiudiziale comprime l’interesse datoriale alla certezza e alla stabilizzazione tempestiva del licenziamento; al contempo, il termine massimo di duecentoquaranta giorni può risultare insufficiente a garantire tutela effettiva nei casi di protratta incapacità naturale senza strumenti di protezione. In questa prospettiva, il contributo mette in luce le tensioni e le incongruenze nel bilanciamento operato dalla Consulta, offrendo una valutazione critica dell’impatto della decisione sul regime decadenziale dell’impugnativa del licenziamento e sul significato della stabilizzazione degli effetti del recesso nel diritto del lavoro.
La tutela dell’incapace a tempo determinato: sessanta giorni no, duecentoquaranta sì / Mutarelli, Matteo Maria. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - Giurisprudenza online Newsletter n. 12/2025:4/2025(2025), pp. 2-9.
La tutela dell’incapace a tempo determinato: sessanta giorni no, duecentoquaranta sì
Mutarelli Matteo Maria
2025
Abstract
Il contributo analizza criticamente la recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 6, comma 1, l. n. 604/1966 nella parte in cui impone al lavoratore, anche in stato di incapacità naturale, l’onere di impugnare il licenziamento entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. La decisione, sollecitata da un'ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, costituisce un passaggio di rilievo nel bilanciamento tra certezza dei rapporti giuridici e tutela effettiva dei diritti fondamentali del lavoratore licenziato. Muovendo da una ricostruzione puntuale del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di atti recettizi, presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e regime decadenziale dell’impugnativa del licenziamento, lo scritto evidenzia come l’intervento della Consulta interrompa il consolidato orientamento che riteneva irrilevanti le condizioni soggettive del destinatario ai fini della decorrenza del termine. L’originalità della pronuncia non risiede nell’introduzione di una causa di sospensione o differimento, bensì nella scelta – inedita e problematica – di rimuovere, per il lavoratore incapace naturale, l’onere dell’impugnazione stragiudiziale, mantenendo fermo il limite massimo di duecentoquaranta giorni per l’accesso alla tutela giurisdizionale. Il contributo si concentra infine sull’analisi critica della tecnica decisoria della Corte Costituzionale, evidenziando come la soluzione prescelta – pur rispondendo all’esigenza di evitare che il termine di sessanta giorni diventi un ostacolo insormontabile per il lavoratore incapace naturale – conduca a un esito solo parzialmente coerente con le premesse della pronuncia. L’eliminazione dell’onere di impugnazione stragiudiziale comprime l’interesse datoriale alla certezza e alla stabilizzazione tempestiva del licenziamento; al contempo, il termine massimo di duecentoquaranta giorni può risultare insufficiente a garantire tutela effettiva nei casi di protratta incapacità naturale senza strumenti di protezione. In questa prospettiva, il contributo mette in luce le tensioni e le incongruenze nel bilanciamento operato dalla Consulta, offrendo una valutazione critica dell’impatto della decisione sul regime decadenziale dell’impugnativa del licenziamento e sul significato della stabilizzazione degli effetti del recesso nel diritto del lavoro.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


