Gli enunciati all’Art. 3 in materia di “contenimento del consumo di suolo, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione dei rischi naturali e antropici e l’incremento della biodiversità e della resilienza ecosistemica” restano circoscritti nell’ambito di enunciati di principi piuttosto che tradursi, come dovrebbe accadere con il Regolamento, nelle modalità e nelle indicazioni operative. Ne discende che sono riproposti principi propri di una Legge piuttosto che regolamentazioni attuative e che, nella fattispecie, sono di fatto contraddetti all’interno della stessa fase di formazione degli strumenti urbanistici dalla scala comunale a quelle sovraordinate. Per quanto attiene “l’Art. 4 che disciplina il funzionamento dell’Osservatorio sul consumo di suolo, sui cambiamenti climatici e sui rischi naturali e antropici, ai sensi dell’Art. 2 sexies della Legge Regionale n. 16/2004” si rileva che l’Osservatorio si limita a registrare l’andamento dei fattori come il consumo del suolo per effetto dell’espansione edilizia e di quelli clima alteranti e cioè a svolgere una mera funzione compilativa e per tale compito saranno ingaggiati cinque scienziati universitari che presteranno la loro alta consulenza scientifica gratuitamente. Con l’Art. 5 nel Regolamento si introduce il concetto di “sostenibilità urbanistica, intesa quale coerenza degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e urbanistica con la struttura fisica, insediativa, ecologica, sociale e infrastrutturale del territorio”. Anche in questo caso si tratta di enunciati di principio piuttosto che indicazioni regolamentari e in più sembra il tentativo di integrare la necessità attuale di evoluzione degli strumenti di pianificazione nella direzione di un nuovo paradigma e cioè la valutazione della sostenibilità ambientale all’impatto antropico questa volta intesa come processo di Land Evaluation, migliore destinazione dei suoli, per la loro caratteristica fisica superando anche le attuali carte di uso dei suoli che non vanno oltre la descrizione dell’attuale destinazione dei suoli stessi. Con l’Art. 15 si disciplina la perimetrazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale e nella declinazione tra queste due macroaree è evidente la sovrapposizione nei territori di margine e nella incomprensibile estensione del territorio rurale fino ad inglobare il territorio naturale che sicuramente non è rurale. Ne discende una riduzione significativa della complessità dell’ambiente fisico e naturale appiattito su una classificazione tutta edilizio/urbanistica, inaccettabile ai nostri giorni. Il Regolamento, così formulato, evidenzia in tutta coerenza con lo spirito della Legge Regionale Urbanistica n. 5/2024 poi n. 13/2024, la semplificazione dei processi trasformativi nella direzione opposta al riequilibrio regionale per la salvaguardia della fragilità della natura dei luoghi in prima istanza e dell’intera armatura urbana insediativa della Campania in seconda istanza.

Il ruolo delle associazioni ambientaliste e dei portatori d’interesse nell’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici della Regione Campania: il focus sul Regolamento / Buondonno, Emma. - (2025). ( La Legge urbanistica e il Regolamento regionale della Campania tra densificazione urbana e disastro ambientale. Videoconferenza Rigenera Campania 20 giugno 2025).

Il ruolo delle associazioni ambientaliste e dei portatori d’interesse nell’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici della Regione Campania: il focus sul Regolamento.

BUONDONNO, EMMA
2025

Abstract

Gli enunciati all’Art. 3 in materia di “contenimento del consumo di suolo, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione dei rischi naturali e antropici e l’incremento della biodiversità e della resilienza ecosistemica” restano circoscritti nell’ambito di enunciati di principi piuttosto che tradursi, come dovrebbe accadere con il Regolamento, nelle modalità e nelle indicazioni operative. Ne discende che sono riproposti principi propri di una Legge piuttosto che regolamentazioni attuative e che, nella fattispecie, sono di fatto contraddetti all’interno della stessa fase di formazione degli strumenti urbanistici dalla scala comunale a quelle sovraordinate. Per quanto attiene “l’Art. 4 che disciplina il funzionamento dell’Osservatorio sul consumo di suolo, sui cambiamenti climatici e sui rischi naturali e antropici, ai sensi dell’Art. 2 sexies della Legge Regionale n. 16/2004” si rileva che l’Osservatorio si limita a registrare l’andamento dei fattori come il consumo del suolo per effetto dell’espansione edilizia e di quelli clima alteranti e cioè a svolgere una mera funzione compilativa e per tale compito saranno ingaggiati cinque scienziati universitari che presteranno la loro alta consulenza scientifica gratuitamente. Con l’Art. 5 nel Regolamento si introduce il concetto di “sostenibilità urbanistica, intesa quale coerenza degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e urbanistica con la struttura fisica, insediativa, ecologica, sociale e infrastrutturale del territorio”. Anche in questo caso si tratta di enunciati di principio piuttosto che indicazioni regolamentari e in più sembra il tentativo di integrare la necessità attuale di evoluzione degli strumenti di pianificazione nella direzione di un nuovo paradigma e cioè la valutazione della sostenibilità ambientale all’impatto antropico questa volta intesa come processo di Land Evaluation, migliore destinazione dei suoli, per la loro caratteristica fisica superando anche le attuali carte di uso dei suoli che non vanno oltre la descrizione dell’attuale destinazione dei suoli stessi. Con l’Art. 15 si disciplina la perimetrazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale e nella declinazione tra queste due macroaree è evidente la sovrapposizione nei territori di margine e nella incomprensibile estensione del territorio rurale fino ad inglobare il territorio naturale che sicuramente non è rurale. Ne discende una riduzione significativa della complessità dell’ambiente fisico e naturale appiattito su una classificazione tutta edilizio/urbanistica, inaccettabile ai nostri giorni. Il Regolamento, così formulato, evidenzia in tutta coerenza con lo spirito della Legge Regionale Urbanistica n. 5/2024 poi n. 13/2024, la semplificazione dei processi trasformativi nella direzione opposta al riequilibrio regionale per la salvaguardia della fragilità della natura dei luoghi in prima istanza e dell’intera armatura urbana insediativa della Campania in seconda istanza.
2025
Il ruolo delle associazioni ambientaliste e dei portatori d’interesse nell’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici della Regione Campania: il focus sul Regolamento / Buondonno, Emma. - (2025). ( La Legge urbanistica e il Regolamento regionale della Campania tra densificazione urbana e disastro ambientale. Videoconferenza Rigenera Campania 20 giugno 2025).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/1014825
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