Il progetto, quand’anche astrattamente lo si volesse ritenere avulso dal contesto dell’Area di Rilevante Interesse Nazionale (ARIN) Bagnoli-Coroglio, si configura quale intervento da sottoporre a VIA in quanto rientrante a pieno nel novero delle tipologie/dimensioni di cui all’allegato II alla Parte II del D.Lgs 152/2006 relativo alle opere da sottoporre a VIA ed in particolare per quanto al punto “11) Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.”, come desumibile da quanto nello “Studio Preliminare Ambientale Parte I” ed in particolare da “… Il bacino così configurato racchiude un’area di circa 20 ettari ed è caratterizzato da profondità comprese tra -11 m, in corrispondenza della zona di accesso, e -6,50 m. …” riportato a pagina 94. Dunque, il progetto risulta denotare le caratteristiche di cui all’art. 6 comma 7 del D.Lgs 152/2006 individuante gli interventi da sottoporre alla procedura di VIA. In tal senso, considerata l’evidenza dell’assoggettamento a VIA, nonché l’esigenza di contrarre al massimo possibile i tempi delle procedure, altresì la invalsa consuetudine allorquando sia acclarato l’assoggettamento a VIA di sottoporre direttamente a VIA, non si comprende la scelta operata in favore della verifica di assoggettabilità. Ad ogni modo, già per quanto sopra sommariamente rappresentato si ritiene sussistano per la proposta progettuale in verifica incontrovertibili condizioni di assoggettamento a VIA. Il progetto, comunque, non può essere avulso dal complessivo contesto in cui ricade ovvero nel perimetro dell’Area di Rilevante Interesse Nazionale (ARIN) Bagnoli-Coroglio rispetto alla quale in ragione del pregresso stato di avanzamento delle procedure è stata appurata la necessità di sottoporre a procedura integrata alla luce di quanto disposto all’art.14 comma 3 del D.L. n. 60/2024 “Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo”, ed in particolare che: “All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 14, le parole: «comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli,» sono soppresse; b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13- bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall’Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico.».” evidentemente in ragione della concomitante previsione di incidere oltre che in termini puntuali (progetto - VIA), anche in termini areali (piano/programma – VAS).
Criticità ambientali e urbanistiche nelle previsioni della Coppa America nel sito di Bagnoli / Buondonno, Emma. - (2025). ( Progetto delle opere necessarie all'esecuzione della 38th America's Cup presso il sito di bagnoli. Videoconferenza delle 40 Associazioni Ambientaliste di Napoli e della Campania. 23 giugno 2025).
Criticità ambientali e urbanistiche nelle previsioni della Coppa America nel sito di Bagnoli.
BUONDONNO, EMMA
2025
Abstract
Il progetto, quand’anche astrattamente lo si volesse ritenere avulso dal contesto dell’Area di Rilevante Interesse Nazionale (ARIN) Bagnoli-Coroglio, si configura quale intervento da sottoporre a VIA in quanto rientrante a pieno nel novero delle tipologie/dimensioni di cui all’allegato II alla Parte II del D.Lgs 152/2006 relativo alle opere da sottoporre a VIA ed in particolare per quanto al punto “11) Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.”, come desumibile da quanto nello “Studio Preliminare Ambientale Parte I” ed in particolare da “… Il bacino così configurato racchiude un’area di circa 20 ettari ed è caratterizzato da profondità comprese tra -11 m, in corrispondenza della zona di accesso, e -6,50 m. …” riportato a pagina 94. Dunque, il progetto risulta denotare le caratteristiche di cui all’art. 6 comma 7 del D.Lgs 152/2006 individuante gli interventi da sottoporre alla procedura di VIA. In tal senso, considerata l’evidenza dell’assoggettamento a VIA, nonché l’esigenza di contrarre al massimo possibile i tempi delle procedure, altresì la invalsa consuetudine allorquando sia acclarato l’assoggettamento a VIA di sottoporre direttamente a VIA, non si comprende la scelta operata in favore della verifica di assoggettabilità. Ad ogni modo, già per quanto sopra sommariamente rappresentato si ritiene sussistano per la proposta progettuale in verifica incontrovertibili condizioni di assoggettamento a VIA. Il progetto, comunque, non può essere avulso dal complessivo contesto in cui ricade ovvero nel perimetro dell’Area di Rilevante Interesse Nazionale (ARIN) Bagnoli-Coroglio rispetto alla quale in ragione del pregresso stato di avanzamento delle procedure è stata appurata la necessità di sottoporre a procedura integrata alla luce di quanto disposto all’art.14 comma 3 del D.L. n. 60/2024 “Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo”, ed in particolare che: “All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 14, le parole: «comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli,» sono soppresse; b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13- bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall’Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico.».” evidentemente in ragione della concomitante previsione di incidere oltre che in termini puntuali (progetto - VIA), anche in termini areali (piano/programma – VAS).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


