La necessità di indagare “l’equivoco della libertà di espressione” richiede un’adeguata riflessione “sulle espressioni d’odio” mediante una rilettura del contrasto free speech-hate speech in termini di falso mito. Una diversa valutazione delle espressioni d’odio in chiave solidaristica richiede di spostare l’attenzione sugli effetti prodotti sulle vittime e quindi sul danno prodotto alla limitazione della loro libertà d’espressione. L’intervento sviluppa alcune considerazioni con riguardo alla necessità di introdurre una normativa ad hoc per il contrasto all’hate speech a integrazione delle attuali legislazioni con la previsione della “diffamazione collettiva o di gruppo” da circoscrivere all’ambito civilistico quale illecito civile. Soluzione non condivisibile sia sulla base della non equiparabilità dei soggetti giuridici in merito al riconoscimento dei diritti fondamentali, sia per l’invocabilità della disciplina antidiscriminatoria arricchita con il suo apparato rimediale, sia soprattutto delle tutele a protezione degli interessi collettivi quali le azioni collettive.
Riflessioni sul volume di Antonio Nicita "Nell'età dell'odio" Il Mulino 2025 / Perlingieri, Carolina. - (2025). ( Pomeriggi di cultura giuridica a cura di G. Carapezza Figlia, M. Grondona. R. Sinigaglia incontro via Gmeet https://meet.google.com/ubc-nqoy-zpq organizzati dall'Università Ca' Foscari Venezia, Università di Genova e Università Lumsa 28 aprile 2025).
Riflessioni sul volume di Antonio Nicita "Nell'età dell'odio" Il Mulino 2025
Carolina Perlingieri
2025
Abstract
La necessità di indagare “l’equivoco della libertà di espressione” richiede un’adeguata riflessione “sulle espressioni d’odio” mediante una rilettura del contrasto free speech-hate speech in termini di falso mito. Una diversa valutazione delle espressioni d’odio in chiave solidaristica richiede di spostare l’attenzione sugli effetti prodotti sulle vittime e quindi sul danno prodotto alla limitazione della loro libertà d’espressione. L’intervento sviluppa alcune considerazioni con riguardo alla necessità di introdurre una normativa ad hoc per il contrasto all’hate speech a integrazione delle attuali legislazioni con la previsione della “diffamazione collettiva o di gruppo” da circoscrivere all’ambito civilistico quale illecito civile. Soluzione non condivisibile sia sulla base della non equiparabilità dei soggetti giuridici in merito al riconoscimento dei diritti fondamentali, sia per l’invocabilità della disciplina antidiscriminatoria arricchita con il suo apparato rimediale, sia soprattutto delle tutele a protezione degli interessi collettivi quali le azioni collettive.| File | Dimensione | Formato | |
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