Nel primo trentennio del ‘900, a causa dell’incremento delle industrie, dell’impiego delle macchine, del moltiplicarsi del fenomeno delle immissioni nocive, venne formandosi una copiosa giurisprudenza che, – in mancanza di una norma ad hoc nel codice civile del 1865 il cui art. 574 c.c. conteneva solo un richiamo alle esalazioni nocive disciplinate secondo lo strumento delle distanze – si ispirava alle soluzioni dei giuristi romani grazie all’impiego di un procedimento di astrazione per induzione dei principi fattisi strada in epoca classica. Il lavoro, nella prima parte, traccia una panoramica delle pronunce giurisprudenziali dei primi anni Trenta del Novecento che sono evidentemente riconducibili alle soluzioni dei giuristi romani, segnatamente a quelle contenute in Ulp. 17 ad ed. D. 8.5.8.5, 6, e 7, al fine di individuare una ‘Rechtsfindung’ idonea a risolvere i casi concreti. Nella seconda parte, prendendo le mosse dall’art. 31 del progetto del Codice civile (Libro delle cose e dei diritti reali), il saggio si sofferma sui risultati dei lavori della Commissione delle assemblee legislative sulla base delle proposte del Consiglio di Stato, delle osservazioni di Barbero, Biagi, Cariota Ferrara, Giaquinto, Grassetti, Salis tese a una modifica dell’art. 31. Il progetto si concretizza poi nella formulazione dell’art. 844 del codice civile del 1942 – norma ad hoc, volta a regolare i casi di immissioni intollerabili contemperando gli interessi della proprietà privata piena ed esclusiva e gli interessi dell’economia e dell’industria –, disposizione che recepisce i molteplici impulsi dati da giuristi e professori (tutti formatisi in una stagione di grande ‘consapevolezza storica’) e in particolare da eminenti romanisti (come Scialoja, Bonfante, De Martino), sensibili alle problematiche connesse con il diritto di proprietà.
Rapporti di vicinato e immissioni: dall’approccio casistico alla disciplina codicistica / Tuccillo, Fabiana. - In: ANNALI DELLA FACOLTÀ GIURIDICA. - ISSN 2281-3063. - 13:(2025), pp. 133-151.
Rapporti di vicinato e immissioni: dall’approccio casistico alla disciplina codicistica
Fabiana Tuccillo
2025
Abstract
Nel primo trentennio del ‘900, a causa dell’incremento delle industrie, dell’impiego delle macchine, del moltiplicarsi del fenomeno delle immissioni nocive, venne formandosi una copiosa giurisprudenza che, – in mancanza di una norma ad hoc nel codice civile del 1865 il cui art. 574 c.c. conteneva solo un richiamo alle esalazioni nocive disciplinate secondo lo strumento delle distanze – si ispirava alle soluzioni dei giuristi romani grazie all’impiego di un procedimento di astrazione per induzione dei principi fattisi strada in epoca classica. Il lavoro, nella prima parte, traccia una panoramica delle pronunce giurisprudenziali dei primi anni Trenta del Novecento che sono evidentemente riconducibili alle soluzioni dei giuristi romani, segnatamente a quelle contenute in Ulp. 17 ad ed. D. 8.5.8.5, 6, e 7, al fine di individuare una ‘Rechtsfindung’ idonea a risolvere i casi concreti. Nella seconda parte, prendendo le mosse dall’art. 31 del progetto del Codice civile (Libro delle cose e dei diritti reali), il saggio si sofferma sui risultati dei lavori della Commissione delle assemblee legislative sulla base delle proposte del Consiglio di Stato, delle osservazioni di Barbero, Biagi, Cariota Ferrara, Giaquinto, Grassetti, Salis tese a una modifica dell’art. 31. Il progetto si concretizza poi nella formulazione dell’art. 844 del codice civile del 1942 – norma ad hoc, volta a regolare i casi di immissioni intollerabili contemperando gli interessi della proprietà privata piena ed esclusiva e gli interessi dell’economia e dell’industria –, disposizione che recepisce i molteplici impulsi dati da giuristi e professori (tutti formatisi in una stagione di grande ‘consapevolezza storica’) e in particolare da eminenti romanisti (come Scialoja, Bonfante, De Martino), sensibili alle problematiche connesse con il diritto di proprietà.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


