Sulla scia della teoria dell’ordinamento intersindacale, la relazione tra potere sindacale e principio democratico è stata tradizionalmente ricostruita in chiave “sostanzialista”, ossia privilegiando l’osservazione della realtà: impostazione, questa, sostenuta dallo stesso ordinamento statuale mediante formule - prima la maggiore rappresentatività, poi la maggiore rappresentatività comparata – volte, per un verso, a individuare la soggettività collettiva nell’effettività e, per altro verso, a interiorizzare tale storica soggettivizzazione. Ripercorsa la crisi dell’ordinamento intersindacale - adottando il suo fondamento democratico come privilegiato angolo d’osservazione - l’A. rinviene nella sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013 il tentativo di dare una risposta di sistema alla crisi, una risposta basata sul recupero dei principi dell’art. 39 Cost. Muovendo da questa sentenza, che riprende un’impostazione nota in letteratura, l’A. rilegge il fondamento democratico del contratto collettivo quando entra nell’orbita della suddetta norma costituzionale: circostanza che, secondo una certa dottrina, ricorre nella sola ipotesi di rinvio legale. A tal fine, indagate le tesi che dell’art. 39 Cost. valorizzano la sola democrazia endo-organizzativa, l’analisi individua nei principi di partecipazione, inclusività, proporzionalità e nel principio maggioritario il nucleo assiologico della richiamata norma costituzionale. Sicché, precisati i percorsi per attualizzare partecipazione e inclusività, attraverso la lente di tale nucleo assiologico viene ricostruito il fondamento democratico del contratto collettivo cui la legge rinvia il potere di integrare la norma.
POTERE SINDACALE, DEMOCRAZIA E RINVIO LEGALE / Monda, Pasquale. - (2024).
POTERE SINDACALE, DEMOCRAZIA E RINVIO LEGALE
Pasquale Monda
2024
Abstract
Sulla scia della teoria dell’ordinamento intersindacale, la relazione tra potere sindacale e principio democratico è stata tradizionalmente ricostruita in chiave “sostanzialista”, ossia privilegiando l’osservazione della realtà: impostazione, questa, sostenuta dallo stesso ordinamento statuale mediante formule - prima la maggiore rappresentatività, poi la maggiore rappresentatività comparata – volte, per un verso, a individuare la soggettività collettiva nell’effettività e, per altro verso, a interiorizzare tale storica soggettivizzazione. Ripercorsa la crisi dell’ordinamento intersindacale - adottando il suo fondamento democratico come privilegiato angolo d’osservazione - l’A. rinviene nella sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013 il tentativo di dare una risposta di sistema alla crisi, una risposta basata sul recupero dei principi dell’art. 39 Cost. Muovendo da questa sentenza, che riprende un’impostazione nota in letteratura, l’A. rilegge il fondamento democratico del contratto collettivo quando entra nell’orbita della suddetta norma costituzionale: circostanza che, secondo una certa dottrina, ricorre nella sola ipotesi di rinvio legale. A tal fine, indagate le tesi che dell’art. 39 Cost. valorizzano la sola democrazia endo-organizzativa, l’analisi individua nei principi di partecipazione, inclusività, proporzionalità e nel principio maggioritario il nucleo assiologico della richiamata norma costituzionale. Sicché, precisati i percorsi per attualizzare partecipazione e inclusività, attraverso la lente di tale nucleo assiologico viene ricostruito il fondamento democratico del contratto collettivo cui la legge rinvia il potere di integrare la norma.| File | Dimensione | Formato | |
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