Con il “riordino” dell’imposizione di registro sui trasferimenti immobiliari, di cui al D.lgs. 23/2011, si era provveduto, tra l’altro, a “sopprimere” tutte le “esenzioni e agevolazioni” riguardanti gli atti “traslativi a titolo oneroso” di beni immobili, fatte salve esclusivamente quelle previste dalla legge. Per effetto di tale previsione, vi era da tempo incertezza circa la vigenza dell’art. 9 D.L. 351/2001, in base al quale gli apporti ai fondi immobiliari, anche quando hanno ad oggetto immobili, non sono assoggettati a tassazione proporzionale (diversamente dai conferimenti in società). La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha per la prima volta esaminato la questione, mettendo in luce la peculiare struttura dei fondi di investimento (e, conseguentemente, dei relativi apporti), ritenendo, pertanto, che la regola prevista dall’art. 9 D.L. 351/2001 debba ritenersi non già agevolativa ma adeguata alla peculiarità della fattispecie.
Riflessioni sull'imposizione di registro degli apporti di immobili ai fondi immobiliari alla luce di una recente pronuncia della Suprema Corte / Mula, Alberto. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2499-2569. - 2024:2(2024), pp. 1-13.
Riflessioni sull'imposizione di registro degli apporti di immobili ai fondi immobiliari alla luce di una recente pronuncia della Suprema Corte
Alberto MulaPrimo
2024
Abstract
Con il “riordino” dell’imposizione di registro sui trasferimenti immobiliari, di cui al D.lgs. 23/2011, si era provveduto, tra l’altro, a “sopprimere” tutte le “esenzioni e agevolazioni” riguardanti gli atti “traslativi a titolo oneroso” di beni immobili, fatte salve esclusivamente quelle previste dalla legge. Per effetto di tale previsione, vi era da tempo incertezza circa la vigenza dell’art. 9 D.L. 351/2001, in base al quale gli apporti ai fondi immobiliari, anche quando hanno ad oggetto immobili, non sono assoggettati a tassazione proporzionale (diversamente dai conferimenti in società). La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha per la prima volta esaminato la questione, mettendo in luce la peculiare struttura dei fondi di investimento (e, conseguentemente, dei relativi apporti), ritenendo, pertanto, che la regola prevista dall’art. 9 D.L. 351/2001 debba ritenersi non già agevolativa ma adeguata alla peculiarità della fattispecie.| File | Dimensione | Formato | |
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