Uno dei punti salienti della recente riforma del sistema sanzionatorio è costituito dal rilancio delle pene sostitutive delle pene detentive non superiori a quattro anni. Tuttavia, la scelta di non innalzare le nuove sanzioni di cui all’art. 20 bis c.p. al rango di pene principali autonome di carattere edittale e di affidarle alla valutazione discrezionale del giudice della cognizione rischia di attenuarne la portata innovativa e di sollevare qualche criticità. Una volta andate a regime, però, le pene sostitutive (grazie anche alle recenti modifiche apportate dal decreto correttivo n. 31/2024) potrebbero contribuire a ridurre il ricorso alla pena detentiva e, quindi, la popolazione carceraria. Nelle more, lo stato di sovraffollamento carcerario è tornato a livelli simili a quelli pre-Torreggiani e necessita di un intervento immediato e drastico. Al momento, è in discussione un ddl che contempla l’introduzione di una liberazione anticipata speciale anche retroattiva. La soluzione, però, più coerente con l’art. 79 Cost. sembra essere l’adozione di un provvedimento di clemenza collettiva e, più precisamente, di un indulto proprio condizionato, che consenta di commutare le pene detentive residue non superiori a tre anni nella nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare.
Sovraffollamento carcerario: aspettando l’efficientamento delle pene sostitutive, subito un indulto proprio condizionato / Amarelli, Giuseppe. - In: DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO. - ISSN 2240-7618. - 1(2024), pp. 241-261.
Sovraffollamento carcerario: aspettando l’efficientamento delle pene sostitutive, subito un indulto proprio condizionato
amarelli
2024
Abstract
Uno dei punti salienti della recente riforma del sistema sanzionatorio è costituito dal rilancio delle pene sostitutive delle pene detentive non superiori a quattro anni. Tuttavia, la scelta di non innalzare le nuove sanzioni di cui all’art. 20 bis c.p. al rango di pene principali autonome di carattere edittale e di affidarle alla valutazione discrezionale del giudice della cognizione rischia di attenuarne la portata innovativa e di sollevare qualche criticità. Una volta andate a regime, però, le pene sostitutive (grazie anche alle recenti modifiche apportate dal decreto correttivo n. 31/2024) potrebbero contribuire a ridurre il ricorso alla pena detentiva e, quindi, la popolazione carceraria. Nelle more, lo stato di sovraffollamento carcerario è tornato a livelli simili a quelli pre-Torreggiani e necessita di un intervento immediato e drastico. Al momento, è in discussione un ddl che contempla l’introduzione di una liberazione anticipata speciale anche retroattiva. La soluzione, però, più coerente con l’art. 79 Cost. sembra essere l’adozione di un provvedimento di clemenza collettiva e, più precisamente, di un indulto proprio condizionato, che consenta di commutare le pene detentive residue non superiori a tre anni nella nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


