Con la sentenza n. 9071 del 18 ottobre 2023, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che la norma regolamentare che vieta l’apertura dei centri di scommesse a una distanza inferiore a 500 metri da alcune attività commerciali rientranti tra i c.d. “luoghi sensibili” non implica che anche queste ultime debbano rispettare il suddetto limite. Più in particolare, la quinta sezione ha ritenuto che l’art. 8, comma 4, del “Regolamento per l’esercizio del gioco lecito” dell’Unione dei Comuni della Valdera imponga il summenzionato limite distanziale esclusivamente ai centri di scommesse rispetto alle discoteche, ma non anche, di converso, a queste ultime rispetto ai primi. Ad avviso dei Giudici di Palazzo Spada, la norma regolamentare in questione, determinando una limitazione al principio generale della libertà di iniziativa economica privata, avrebbe carattere eccezionale e, pertanto, la sua applicazione non potrebbe estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma. Secondo l’Autore, il percorso argomentativo fondato sulla natura eccezionale del limite distanziale non appare risolutivo: si ritiene, infatti, che l’eccezionalità del divieto recato dalla normativa locale non sia di ostacolo all’interpretazione esten siva della stessa. Al contrario, il ricorso a tale tecnica interpretativa appare essenziale per individuare la portata e l’esatto significato divieto in questione. Il lavoro offre, dunque, un contributo alla riflessione sulla distinzione tra analogia e interpreta zione estensiva

Il Consiglio di Stato tra analogia e interpretazione estensiva (nota a Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2023 n. 9071, in tema di distanze minime tra discoteche e sale da gioco) / Taglianetti, Giuliano. - In: RIVISTA GIURIDICA DELL'EDILIZIA. - ISSN 0485-2435. - 1(2024), pp. 77-84.

Il Consiglio di Stato tra analogia e interpretazione estensiva (nota a Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2023 n. 9071, in tema di distanze minime tra discoteche e sale da gioco)

giuliano taglianetti
2024

Abstract

Con la sentenza n. 9071 del 18 ottobre 2023, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che la norma regolamentare che vieta l’apertura dei centri di scommesse a una distanza inferiore a 500 metri da alcune attività commerciali rientranti tra i c.d. “luoghi sensibili” non implica che anche queste ultime debbano rispettare il suddetto limite. Più in particolare, la quinta sezione ha ritenuto che l’art. 8, comma 4, del “Regolamento per l’esercizio del gioco lecito” dell’Unione dei Comuni della Valdera imponga il summenzionato limite distanziale esclusivamente ai centri di scommesse rispetto alle discoteche, ma non anche, di converso, a queste ultime rispetto ai primi. Ad avviso dei Giudici di Palazzo Spada, la norma regolamentare in questione, determinando una limitazione al principio generale della libertà di iniziativa economica privata, avrebbe carattere eccezionale e, pertanto, la sua applicazione non potrebbe estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma. Secondo l’Autore, il percorso argomentativo fondato sulla natura eccezionale del limite distanziale non appare risolutivo: si ritiene, infatti, che l’eccezionalità del divieto recato dalla normativa locale non sia di ostacolo all’interpretazione esten siva della stessa. Al contrario, il ricorso a tale tecnica interpretativa appare essenziale per individuare la portata e l’esatto significato divieto in questione. Il lavoro offre, dunque, un contributo alla riflessione sulla distinzione tra analogia e interpreta zione estensiva
2024
Il Consiglio di Stato tra analogia e interpretazione estensiva (nota a Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2023 n. 9071, in tema di distanze minime tra discoteche e sale da gioco) / Taglianetti, Giuliano. - In: RIVISTA GIURIDICA DELL'EDILIZIA. - ISSN 0485-2435. - 1(2024), pp. 77-84.
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