Dopo la Comunicazione della Commissione Europea dell'8 marzo 2022, "RePowerEU: Acción común europea para una energía más segura, sostenible y asequible", che prevedeva "misure di emergenza" a favore delle imprese e dei consumatori, affermando che "gli Stati membri possono prendere in considerazione misure fiscali temporali sui redditi extraordinari", l'Italia, per far fronte alla crisi energetica provocata dal conflitto russo-ucraino, ha adottato una serie di misure. Tra queste, va menzionato il contributo straordinario sui benefici straordinari per le imprese che operano nel settore dell'energia, introdotto con l'articolo 37 del Decreto-Ley nº 21 del 2022, relativo alle "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umani della crisi ucraniana" (il cosiddetto Decreto de recorte de precios o anche il cosiddetto Decreto ucraniano bis). Il successivo Decreto de Ayudas (Decreto-Ley nº 50/2022 convertito in Ley nº 91 de 15 de julio de 2022 ), in virtù della necessità di trovare una copertura adeguata per finanziare il resto delle misure contenute nel Decreto de Ayudas, ha introdotto una serie di modifiche al testo originale della disposizione, tra cui spiccano l'aumento del tipo di contributo straordinario dal 10% al 25% e l'ampliamento di un anno dell'intervallo temporale rilevante per la base imponibile del contributo1 . El * Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Nápoles "Federico II". 1 Inizialmente, la base imponibile dell'esenzione è stata determinata in un importo uguale all'incremento tra il saldo delle operazioni attive e passive a effetto dell'IVA del semestre compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022 rispetto al saldo delle operazioni attive e passive a effetto dell'IVA del semestre compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021; art. 55 del Decreto-Ley nº. 50/2022 (il "Decreto de Ayudas"), da parte sua, stabilisce che la base imponibile sia determinata da una cifra uguale all'incremento tra il saldo delle operazioni attive e passive a effetto dell'IVA realizzate nel periodo compreso tra questi ultimi, che è ammissibile solo se l'incremento soddisfa la doppia condizione di essere superiore a 5 milioni di euro e superiore al 10%, esime le imprese di dimensioni ridotte e/o i beneficiari considerati di carattere ordinario. Successivamente, la Ley de Presupuestos 2023 (Ley nº 29 de diciembre de 2022 nº 197) ha istituito, per l'esercizio 2023, un contributo straordinario di solidarietà, sotto forma di esenzione temporale, la cui base imponibile è determinata applicando il tipo del 50% alla parte dei redditi totali, determinati a effetto dell'Imposta sulle Società (IRES), corrispondenti all'esercizio fiscale 2022 che eccedono almeno il 10% della media dei redditi totali, determinati a effetto dell'IRES, ottenuti nei quattro esercizi fiscali anteriori a quello in corso il 1° gennaio 2022. In questo modo, il legislatore italiano pretende di applicare gli articoli 14 e seguenti del Regolamento (UE) nº 2022/1854, destinati ad applicare "un intervento di emergenza per far fronte agli elevati prezzi dell'energia". Senza dubbio, il Legislatore, consapevole anche della Sentenza del Tribunal Constitucional núm. 10/2015, ha trattato di mettere all'abrigo della censura del Tribunale tanto la contribuzione prevista dall'articolo 37 del Decreto-ley núm. 21/2022 quanto quella introdotta dalla Ley de Presupuestos 2023, evidenziando il suo carattere straordinario e la sua delimitazione nel tempo. La cosiddetta Tasa Robin Hood, introdotta dall'articolo 81, paragrafi 16 e seguenti del Decreto-Ley n.º 112 de 2008, convertito con modifiche dalla Ley n.º 133 de 6 de agosto de 2008, in un contesto simile di aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, è stata censurata nel 2015 dal Tribunal Constitucional anche per il suo carattere permanente e non transitorio. 1 de octubre de 2021 y el 30 de abril de 2022 respecto del saldo de las mismas operaciones en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de abril de 2021. 2 Il 7 ottobre 2022 è stato pubblicato sul Diario Oficial dell'Unione Europea il Regolamento nº 2022/1854, che contiene un pacchetto di misure destinate a contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia. Questo Regolamento, in particolare, prevede un contributo di solidarietà temporale, di carattere eccezionale, sui benefici che superano un determinato valore aggiunto generato dalle attività nei settori del petróleo, del gas, del carbone e della raffinazione. In concreto, questo contributo si applica alle imprese e agli stabilimenti permanenti residenti nell'UE - inclusi quelli che fanno parte di un gruppo consolidato solo a fini fiscali - che generano almeno il 75% del loro volume di affari nel settore dell'estrazione del petrolio, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di coquisteria, disciplinati dal Regolamento (CE) nº 1893/2006. La base per il calcolo del contributo - che ha carattere temporale - è uguale alla parte del beneficio imponibile degli esercizi 2022 e 2023 che supera di oltre il 20% il beneficio imponibile medio dei quattro esercizi precedenti (2018, 2019, 2020 e 2021). Il tipo di contributo, che si applica in aggiunta alle imposte e ai contributi ordinari in ogni Stato membro, è del 33%. Il Regolamento 2022/1854 consente agli Stati membri di mantenere, al posto della contribuzione europea di solidarietà, delle misure nazionali equivalenti che perseguano i medesimi obiettivi. Questo è possibile solo se le medaglie nazionali hanno obiettivi simili, sono soggette a norme simili e generano entrate comparabili o superiori alle entrate stimate della contribuzione (considerando 63 e art. 14 del Regolamento). 3 Con un'auto del 26 marzo 2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha sollevato una questione di costituzionalità delle disposizioni che stabiliscono la tassa introdotta nel 2008. Nella sua sentenza n. 10 del 2015, il Tribunal Constitucional ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni Al momento di istituire la Tasa Robin Hood, il legislatore non solo aveva introdotto un vincolo sulla totalità della rendita aziendale (e, di conseguenza, non poteva influire solo sui benefici straordinari), ma anche, senza prevedere un periodo predeterminato, in accordo con la permanenza della copertura economica, si ignorava anche la ragione di essere dell'imposta, che era quella di contrastare "l'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico", senza alcuna garanzia che le condizioni di mercato che erano fonte di extrabenefici si ripetessero nei periodi impositivi successivi. Señalando che "il carattere eccezionale della situazione economica che attraversa l'Estado è [...] indubbiamente suscettibile di permettere al legislatore di ricorrere anche a strumenti eccezionali" e che "il carattere temporale dell'imposizione non costituisce un argomento sufficiente per dare giustificazione a un'imposizione, che in todo caso potrebbe essere disconosciuta dai principi costituzionali"....corrisponde all'Estado garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordine costituzionale, che, certamente, non è indiferente rispetto alle realtà economiche e finanziarie, ma che con altrettanta certezza non può ammettere eccezioni al principio di uguaglianza, su cui si fonda l'ordine costituzionale". Partendo da queste premesse, una volta indagata la natura -tributaria- dei contributi oggetto d'esame, è necessario verificarne la legittimità, in primo luogo per quanto riguarda la compatibilità con i principi del rango costituzionale e, in particolare, con l'articolo 53 della Costituzione, esaminando i punti critici che sembrano emergere.
“ The extraordinary contribution on extra profits of energy companies: critical issues " / Strianese, L.. - In: ISTITUZIONI DIRITTO ECONOMIA. - ISSN 2704-8667. - 3:3(2023), pp. 15-44.
“ The extraordinary contribution on extra profits of energy companies: critical issues "
LOREDANA STRIANESE
2023
Abstract
Dopo la Comunicazione della Commissione Europea dell'8 marzo 2022, "RePowerEU: Acción común europea para una energía más segura, sostenible y asequible", che prevedeva "misure di emergenza" a favore delle imprese e dei consumatori, affermando che "gli Stati membri possono prendere in considerazione misure fiscali temporali sui redditi extraordinari", l'Italia, per far fronte alla crisi energetica provocata dal conflitto russo-ucraino, ha adottato una serie di misure. Tra queste, va menzionato il contributo straordinario sui benefici straordinari per le imprese che operano nel settore dell'energia, introdotto con l'articolo 37 del Decreto-Ley nº 21 del 2022, relativo alle "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umani della crisi ucraniana" (il cosiddetto Decreto de recorte de precios o anche il cosiddetto Decreto ucraniano bis). Il successivo Decreto de Ayudas (Decreto-Ley nº 50/2022 convertito in Ley nº 91 de 15 de julio de 2022 ), in virtù della necessità di trovare una copertura adeguata per finanziare il resto delle misure contenute nel Decreto de Ayudas, ha introdotto una serie di modifiche al testo originale della disposizione, tra cui spiccano l'aumento del tipo di contributo straordinario dal 10% al 25% e l'ampliamento di un anno dell'intervallo temporale rilevante per la base imponibile del contributo1 . El * Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Nápoles "Federico II". 1 Inizialmente, la base imponibile dell'esenzione è stata determinata in un importo uguale all'incremento tra il saldo delle operazioni attive e passive a effetto dell'IVA del semestre compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022 rispetto al saldo delle operazioni attive e passive a effetto dell'IVA del semestre compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021; art. 55 del Decreto-Ley nº. 50/2022 (il "Decreto de Ayudas"), da parte sua, stabilisce che la base imponibile sia determinata da una cifra uguale all'incremento tra il saldo delle operazioni attive e passive a effetto dell'IVA realizzate nel periodo compreso tra questi ultimi, che è ammissibile solo se l'incremento soddisfa la doppia condizione di essere superiore a 5 milioni di euro e superiore al 10%, esime le imprese di dimensioni ridotte e/o i beneficiari considerati di carattere ordinario. Successivamente, la Ley de Presupuestos 2023 (Ley nº 29 de diciembre de 2022 nº 197) ha istituito, per l'esercizio 2023, un contributo straordinario di solidarietà, sotto forma di esenzione temporale, la cui base imponibile è determinata applicando il tipo del 50% alla parte dei redditi totali, determinati a effetto dell'Imposta sulle Società (IRES), corrispondenti all'esercizio fiscale 2022 che eccedono almeno il 10% della media dei redditi totali, determinati a effetto dell'IRES, ottenuti nei quattro esercizi fiscali anteriori a quello in corso il 1° gennaio 2022. In questo modo, il legislatore italiano pretende di applicare gli articoli 14 e seguenti del Regolamento (UE) nº 2022/1854, destinati ad applicare "un intervento di emergenza per far fronte agli elevati prezzi dell'energia". Senza dubbio, il Legislatore, consapevole anche della Sentenza del Tribunal Constitucional núm. 10/2015, ha trattato di mettere all'abrigo della censura del Tribunale tanto la contribuzione prevista dall'articolo 37 del Decreto-ley núm. 21/2022 quanto quella introdotta dalla Ley de Presupuestos 2023, evidenziando il suo carattere straordinario e la sua delimitazione nel tempo. La cosiddetta Tasa Robin Hood, introdotta dall'articolo 81, paragrafi 16 e seguenti del Decreto-Ley n.º 112 de 2008, convertito con modifiche dalla Ley n.º 133 de 6 de agosto de 2008, in un contesto simile di aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, è stata censurata nel 2015 dal Tribunal Constitucional anche per il suo carattere permanente e non transitorio. 1 de octubre de 2021 y el 30 de abril de 2022 respecto del saldo de las mismas operaciones en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de abril de 2021. 2 Il 7 ottobre 2022 è stato pubblicato sul Diario Oficial dell'Unione Europea il Regolamento nº 2022/1854, che contiene un pacchetto di misure destinate a contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia. Questo Regolamento, in particolare, prevede un contributo di solidarietà temporale, di carattere eccezionale, sui benefici che superano un determinato valore aggiunto generato dalle attività nei settori del petróleo, del gas, del carbone e della raffinazione. In concreto, questo contributo si applica alle imprese e agli stabilimenti permanenti residenti nell'UE - inclusi quelli che fanno parte di un gruppo consolidato solo a fini fiscali - che generano almeno il 75% del loro volume di affari nel settore dell'estrazione del petrolio, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di coquisteria, disciplinati dal Regolamento (CE) nº 1893/2006. La base per il calcolo del contributo - che ha carattere temporale - è uguale alla parte del beneficio imponibile degli esercizi 2022 e 2023 che supera di oltre il 20% il beneficio imponibile medio dei quattro esercizi precedenti (2018, 2019, 2020 e 2021). Il tipo di contributo, che si applica in aggiunta alle imposte e ai contributi ordinari in ogni Stato membro, è del 33%. Il Regolamento 2022/1854 consente agli Stati membri di mantenere, al posto della contribuzione europea di solidarietà, delle misure nazionali equivalenti che perseguano i medesimi obiettivi. Questo è possibile solo se le medaglie nazionali hanno obiettivi simili, sono soggette a norme simili e generano entrate comparabili o superiori alle entrate stimate della contribuzione (considerando 63 e art. 14 del Regolamento). 3 Con un'auto del 26 marzo 2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha sollevato una questione di costituzionalità delle disposizioni che stabiliscono la tassa introdotta nel 2008. Nella sua sentenza n. 10 del 2015, il Tribunal Constitucional ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni Al momento di istituire la Tasa Robin Hood, il legislatore non solo aveva introdotto un vincolo sulla totalità della rendita aziendale (e, di conseguenza, non poteva influire solo sui benefici straordinari), ma anche, senza prevedere un periodo predeterminato, in accordo con la permanenza della copertura economica, si ignorava anche la ragione di essere dell'imposta, che era quella di contrastare "l'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico", senza alcuna garanzia che le condizioni di mercato che erano fonte di extrabenefici si ripetessero nei periodi impositivi successivi. Señalando che "il carattere eccezionale della situazione economica che attraversa l'Estado è [...] indubbiamente suscettibile di permettere al legislatore di ricorrere anche a strumenti eccezionali" e che "il carattere temporale dell'imposizione non costituisce un argomento sufficiente per dare giustificazione a un'imposizione, che in todo caso potrebbe essere disconosciuta dai principi costituzionali"....corrisponde all'Estado garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordine costituzionale, che, certamente, non è indiferente rispetto alle realtà economiche e finanziarie, ma che con altrettanta certezza non può ammettere eccezioni al principio di uguaglianza, su cui si fonda l'ordine costituzionale". Partendo da queste premesse, una volta indagata la natura -tributaria- dei contributi oggetto d'esame, è necessario verificarne la legittimità, in primo luogo per quanto riguarda la compatibilità con i principi del rango costituzionale e, in particolare, con l'articolo 53 della Costituzione, esaminando i punti critici che sembrano emergere.| File | Dimensione | Formato | |
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