La strada che sta seguendo il Disegno di legge Calderoli sul regionalismo differenziato è probabilmente ancora lunga, non si tratta quindi di una Legge approvata ed entrata già in vigore. Di conseguenza, le considerazioni svolte all’interno del contributo avvengono de iure condendo in uno scenario, tra l’altro, che adombra molti dubbi soprattutto sul piano più strettamente giuridico rispetto a quanto contenuto nel dettato costituzionale (in particolare ci si riferisce agli articoli 2, 3, 5 e 53 ma anche 117 e 119 della Costituzione italiana e ai valori che essi tutelano e garantiscono) e sul piano degli effetti tutt’altro che positivi che tale potenziale legge potrebbe produrre proprio in merito alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini su tutto il territorio dello Stato. Il federalismo, invero, si configura come una organizzazione di poteri costruita su ponderazioni di ordine costituzionale. La stessa individuazione del livello di decentramento risponde ad un concetto di distribuzione delle competenze e delle funzioni tra Stato ed enti territoriali minori che è da interpretare come uno degli aspetti più significativi di una comunità nazionale. Sembra, pertanto, coerente rinvenire le coordinate del dibattitto sul federalismo nell’analisi e nelle valutazioni della Costituzione, sia in riferimento ai principi generali sia in ordine alle norme sull’attribuzione dei poteri e delle funzioni ai diversi organi pubblici.

L’attuazione del federalismo fiscale nel prisma della differenziazione regionale tra questioni giuridiche, prospettive future e conformità ai principi sovraordinati / Strianese, Loredana. - In: DIRITTO E PROCESSO TRIBUTARIO. - ISSN 2421-2385. - 2:2(2023), pp. 159-215.

L’attuazione del federalismo fiscale nel prisma della differenziazione regionale tra questioni giuridiche, prospettive future e conformità ai principi sovraordinati.

LOREDANA STRIANESE
2023

Abstract

La strada che sta seguendo il Disegno di legge Calderoli sul regionalismo differenziato è probabilmente ancora lunga, non si tratta quindi di una Legge approvata ed entrata già in vigore. Di conseguenza, le considerazioni svolte all’interno del contributo avvengono de iure condendo in uno scenario, tra l’altro, che adombra molti dubbi soprattutto sul piano più strettamente giuridico rispetto a quanto contenuto nel dettato costituzionale (in particolare ci si riferisce agli articoli 2, 3, 5 e 53 ma anche 117 e 119 della Costituzione italiana e ai valori che essi tutelano e garantiscono) e sul piano degli effetti tutt’altro che positivi che tale potenziale legge potrebbe produrre proprio in merito alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini su tutto il territorio dello Stato. Il federalismo, invero, si configura come una organizzazione di poteri costruita su ponderazioni di ordine costituzionale. La stessa individuazione del livello di decentramento risponde ad un concetto di distribuzione delle competenze e delle funzioni tra Stato ed enti territoriali minori che è da interpretare come uno degli aspetti più significativi di una comunità nazionale. Sembra, pertanto, coerente rinvenire le coordinate del dibattitto sul federalismo nell’analisi e nelle valutazioni della Costituzione, sia in riferimento ai principi generali sia in ordine alle norme sull’attribuzione dei poteri e delle funzioni ai diversi organi pubblici.
2023
L’attuazione del federalismo fiscale nel prisma della differenziazione regionale tra questioni giuridiche, prospettive future e conformità ai principi sovraordinati / Strianese, Loredana. - In: DIRITTO E PROCESSO TRIBUTARIO. - ISSN 2421-2385. - 2:2(2023), pp. 159-215.
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