Il lavoro privilegia l’angolo prospettico del diritto costituzionale per condurre la sua indagine sugli oggetti: immigrazione e asilo. Ciò implica osservare come lo Stato reagisce al carattere internazionale dei movimenti di immigrazione, ossia a quel processo di mobilità legato allo spostamento della persona dal Paese di origine a quello di destinazione, per risiedervi per un periodo di tempo non occasionale o stabile. Le innumerevoli ricadute di questo fenomeno sugli aspetti demografici, economici e sociali di uno Stato a democrazia pluralista sono di tutta evidenza e impattano con le grandi categorie del diritto costituzionale e della filosofia politica quali: popolo, territorio e sovranità. Nell’ottica dello Stato liberal-democratico e del diritto costituzionale, la presenza dell’“altro” mette in discussione la capacità di riconoscere la portata del principio personalista e di eguaglianza nei confronti del non cittadino. La Costituzione, tuttavia, non offre spunti sufficientemente precisi sul tema; infatti, pochi sono i riferimenti all’immigrazione e all’asilo presenti (artt. 10 e 117 Cost.). Accogliendo l’idea che i diritti sono soggetti a bilanciamento , i due interessi in conflitto sono qui identificabili nel dovere di accoglienza dello straniero e nella prerogativa di escluderlo dal territorio dello Stato. Ricomporre questo conflitto è opera del legislatore che stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno, oltre che dei diritti e dei doveri connessi alla presenza dello straniero sul territorio. Si tratta di un’operazione complessa per compiere la quale il legislatore deve muoversi tra spinte politiche e giuridiche opposte: quella di controllare l’immigrazione, nel senso di limitare la distribuzione delle libertà, dell’eguaglianza, del welfare state al gruppo di persone appartenenti alla comunità politica, e quella di garantire anche a chi sia privo della cittadinanza le prerogative derivanti dal principio personalista. Naturalmente, spetta alla Corte costituzionale verificare l’adeguatezza del bilanciamento tra principi consegnato nella regola legislativa, attraverso il cosiddetto metabilanciamento. La domanda di ricerca è allora volta a valutare in che modo il decisore politico risolve la dicotomia tracciata, nonché a verificare se in quest’operazione vi siano rischi di disallineamento rispetto alla Costituzione. Inoltre, ci si chiede se si tratti di un punto di equilibrio stabile, immobile o esposto per ragioni contingenti e strutturali a essere periodicamente rinegoziato.
Un percorso dall’immigrazione all’asilo: i diritti costituzionali dello straniero / Tuozzo, M.. - (2023), pp. 1-325.
Un percorso dall’immigrazione all’asilo: i diritti costituzionali dello straniero
Michela Tuozzo
2023
Abstract
Il lavoro privilegia l’angolo prospettico del diritto costituzionale per condurre la sua indagine sugli oggetti: immigrazione e asilo. Ciò implica osservare come lo Stato reagisce al carattere internazionale dei movimenti di immigrazione, ossia a quel processo di mobilità legato allo spostamento della persona dal Paese di origine a quello di destinazione, per risiedervi per un periodo di tempo non occasionale o stabile. Le innumerevoli ricadute di questo fenomeno sugli aspetti demografici, economici e sociali di uno Stato a democrazia pluralista sono di tutta evidenza e impattano con le grandi categorie del diritto costituzionale e della filosofia politica quali: popolo, territorio e sovranità. Nell’ottica dello Stato liberal-democratico e del diritto costituzionale, la presenza dell’“altro” mette in discussione la capacità di riconoscere la portata del principio personalista e di eguaglianza nei confronti del non cittadino. La Costituzione, tuttavia, non offre spunti sufficientemente precisi sul tema; infatti, pochi sono i riferimenti all’immigrazione e all’asilo presenti (artt. 10 e 117 Cost.). Accogliendo l’idea che i diritti sono soggetti a bilanciamento , i due interessi in conflitto sono qui identificabili nel dovere di accoglienza dello straniero e nella prerogativa di escluderlo dal territorio dello Stato. Ricomporre questo conflitto è opera del legislatore che stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno, oltre che dei diritti e dei doveri connessi alla presenza dello straniero sul territorio. Si tratta di un’operazione complessa per compiere la quale il legislatore deve muoversi tra spinte politiche e giuridiche opposte: quella di controllare l’immigrazione, nel senso di limitare la distribuzione delle libertà, dell’eguaglianza, del welfare state al gruppo di persone appartenenti alla comunità politica, e quella di garantire anche a chi sia privo della cittadinanza le prerogative derivanti dal principio personalista. Naturalmente, spetta alla Corte costituzionale verificare l’adeguatezza del bilanciamento tra principi consegnato nella regola legislativa, attraverso il cosiddetto metabilanciamento. La domanda di ricerca è allora volta a valutare in che modo il decisore politico risolve la dicotomia tracciata, nonché a verificare se in quest’operazione vi siano rischi di disallineamento rispetto alla Costituzione. Inoltre, ci si chiede se si tratti di un punto di equilibrio stabile, immobile o esposto per ragioni contingenti e strutturali a essere periodicamente rinegoziato.| File | Dimensione | Formato | |
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