La problematica fiscale relativa alla base imponibile da computare per il calcolo della TARSU (o della TAGRI) emerge dal confronto tra l'interpretazione autentica di rifiuto di origine nazionale e quella scaturente dall'interpretazione offerta dalla COrte di Giustizia CEE. Infatti la lett.a) del secondo comma dell’art.14, del D.L. n.138 del 2002, ha escluso che possa rinvenirsi in capo al detentore la decisione di disfarsi di quei materiali residuali di produzione o di consumo “ove sussista la condizione che gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente. D'altro canto la COrte CE con la sentenza C-457/02, ha statuito che la nozione di rifiuto ai sensi dell’art.1, lett.a), primo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, non dev’essere interpretata nel senso che essa escluderebbe l’insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all’ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un’operazione di recupero ai sensi dell’allegato II B di tale direttiva.

Determinazione della tassa sui rifiuti per i prodotti industriali di consumo dopo la sentenza della Corte CE 11 novembre 2004, n.C.457-02, Niselli / Pennella, N. - In: GIURISPRUDENZA PIEMONTESE. - ISSN 1720-4380. - 22:3(2004), pp. 404-415.

Determinazione della tassa sui rifiuti per i prodotti industriali di consumo dopo la sentenza della Corte CE 11 novembre 2004, n.C.457-02, Niselli

Pennella N
2004

Abstract

La problematica fiscale relativa alla base imponibile da computare per il calcolo della TARSU (o della TAGRI) emerge dal confronto tra l'interpretazione autentica di rifiuto di origine nazionale e quella scaturente dall'interpretazione offerta dalla COrte di Giustizia CEE. Infatti la lett.a) del secondo comma dell’art.14, del D.L. n.138 del 2002, ha escluso che possa rinvenirsi in capo al detentore la decisione di disfarsi di quei materiali residuali di produzione o di consumo “ove sussista la condizione che gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente. D'altro canto la COrte CE con la sentenza C-457/02, ha statuito che la nozione di rifiuto ai sensi dell’art.1, lett.a), primo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, non dev’essere interpretata nel senso che essa escluderebbe l’insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all’ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un’operazione di recupero ai sensi dell’allegato II B di tale direttiva.
2004
Determinazione della tassa sui rifiuti per i prodotti industriali di consumo dopo la sentenza della Corte CE 11 novembre 2004, n.C.457-02, Niselli / Pennella, N. - In: GIURISPRUDENZA PIEMONTESE. - ISSN 1720-4380. - 22:3(2004), pp. 404-415.
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