La recente ordinanza con cui la Corte di cassazione – in difetto di una disciplina transitoria ed a fronte di contrasti nella giurisprudenza – ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito: «se l’art. 573, comma 1 bis, introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di Cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, sia norma di immediata applicazione a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022 o sia applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022» , si interessa del fenomeno della successione nel tempo delle leggi processuali penali, regolato, come è noto, dal parametro: tempus regit actum. I toni, sicuramente di non considerevole novità, valgono comunque la pena di tentare alcune annotazioni, siccome offrono indirizzi per affrontare il tema con un approccio – diverso dal solito – che, da un lato, attribuisca rilievo alle posizioni giuridiche soggettive legittimate negli artt. 574 e 576, c.p.p. ed all’interesse protetto nell’art. 573 c.p.p., e, su altro fronte, che non consideri indifferente – non solo in punto di metodo – la sostituzione, nel co. 1 dell’art. 573 c.p.p., delle parole «ai soli» con l’attuale «gli». Anzi, per noi, è innanzitutto tale modifica – più dell’altra – a segnare i confini della disputa a proposito della qualificazione dell’actus che definisce il tempus della regola, giacché, intervenendo su una norma di disciplina, produce effetti sull’aspettativa della parte privata, codificata nell’art. 573 c.p.p.

Tempus regit actum, situazioni soggettive protette, processo penale. A proposito della riforma del regime dell’impugnazione per i soli effetti civili / Falato, Fabiana. - In: LA GIUSTIZIA PENALE. - ISSN 1971-4998. - maggio-giugno(2023), pp. 182-192.

Tempus regit actum, situazioni soggettive protette, processo penale. A proposito della riforma del regime dell’impugnazione per i soli effetti civili.

Falato, Fabiana
2023

Abstract

La recente ordinanza con cui la Corte di cassazione – in difetto di una disciplina transitoria ed a fronte di contrasti nella giurisprudenza – ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito: «se l’art. 573, comma 1 bis, introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di Cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, sia norma di immediata applicazione a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022 o sia applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022» , si interessa del fenomeno della successione nel tempo delle leggi processuali penali, regolato, come è noto, dal parametro: tempus regit actum. I toni, sicuramente di non considerevole novità, valgono comunque la pena di tentare alcune annotazioni, siccome offrono indirizzi per affrontare il tema con un approccio – diverso dal solito – che, da un lato, attribuisca rilievo alle posizioni giuridiche soggettive legittimate negli artt. 574 e 576, c.p.p. ed all’interesse protetto nell’art. 573 c.p.p., e, su altro fronte, che non consideri indifferente – non solo in punto di metodo – la sostituzione, nel co. 1 dell’art. 573 c.p.p., delle parole «ai soli» con l’attuale «gli». Anzi, per noi, è innanzitutto tale modifica – più dell’altra – a segnare i confini della disputa a proposito della qualificazione dell’actus che definisce il tempus della regola, giacché, intervenendo su una norma di disciplina, produce effetti sull’aspettativa della parte privata, codificata nell’art. 573 c.p.p.
2023
Tempus regit actum, situazioni soggettive protette, processo penale. A proposito della riforma del regime dell’impugnazione per i soli effetti civili / Falato, Fabiana. - In: LA GIUSTIZIA PENALE. - ISSN 1971-4998. - maggio-giugno(2023), pp. 182-192.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/919832
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