Parte della dottrina lavoristica, già da qualche anno, ha affrontato la questione delle tutele del lavoro e della relativa estensione al di là della subordinazione muovendo dal tema dei “rimedi”, da tempo oggetto di specifica attenzione tra gli studiosi di diritto civile. La relazione ripercorre anzitutto gli sviluppi del dibattito civilistico, mettendo in evidenza l’influenza del common law – al quale il tema dei rimedi nei suoi diversi risvolti è abitualmente ricondotto – e individuando alcuni elementi condivisi e identificativi di quella che emerge come una “prospettiva rimediale”, improntata all’incremento dell’effettività delle tutele. Per il versante lavoristico dell’analisi risultano rilevanti, in particolare, la conferma del ruolo comunque svolto dalla fattispecie (quale schema tipico della norma) e, specularmente, la delimitazione dello spazio d’intervento del giudice, di primo piano ma pur sempre contenuto entro i confini dell’“interpretazione”. A fronte di tale approdo, nella riflessione dei giuslavoristi – al di là dei contributi interessanti ma dal taglio più tradizionale – si rinviene una marcata specificità dell’accezione di “rimedio”, che assume il significato di segmento singolo della disciplina protettiva del lavoro. Ne deriva che il ruolo del giudice, chiamato a individuare i rimedi, ossia a selezionare le singole tutele e di conseguenza a valutare la rilevanza degli interessi, appare potenziato oltre misura, spostandosi dal quomodo all’an della tutela, con una proiezione al di là dell’interpretazione. Siffatto scenario emerge nella prospettiva rimediale facendo leva pure su un altro più ampio dibattito, coltivato sempre dai civilisti, relativo alla “crisi” della fattispecie. Anche questo dibattito, però, esaminato nelle fondamentali e inevitabili implicazioni sulla “questione del metodo”, e senza trascurare le peculiarità del diritto del lavoro, conferma la centralità, nel sistema, della fattispecie: imprescindibile tanto per la razionalità assiologico-formale quanto per il fondamento democratico dell’ordinamento, ancorché nella veste critica assunta dinanzi agli sviluppi del tardo Novecento. Sicché la fattispecie, colta in questa sua matura espressione, risulta di ostacolo a una realizzazione della prospettiva rimediale lavoristica per via giurisprudenziale, dai suoi sostenitori invero preferita. La relazione passa quindi a considerare le possibili traduzioni legislative della prospettiva rimediale: a) l’ipotesi “a matrice”, avanzata più di recente dalla dottrina, che tuttavia non sembra poter prescindere dalla fattispecie; b) la soluzione dal carattere rimediale descrittivo, in ragione dell’espresso prioritario riferimento a una fattispecie, che trova riscontro negli interventi del legislatore degli ultimi anni. La seconda, proprio per la sua concretezza, è oggetto di particolare attenzione: segnatamente, con riguardo alle eloquenti e importanti novità concernenti le “collaborazioni eterorganizzate”, ex art. 2 del D.L.vo 15 giugno 2015, n. 81, e il lavoro tramite piattaforma digitale, di cui all’art 47-bis del medesimo decreto. Entrambe, benché per ragioni diverse, evidenziano un’utilizzazione davvero poco accorta della fattispecie, sottoposta a una pressione eccessiva anche per la sua più attuale veste, sì da compromettere la solidità delle relative scelte normative. Nondimeno, negli interventi del legislatore si rinviene un possibile articolato terzo percorso da valorizzare, incentrato sulla contrattazione collettiva, nella relazione ritenuto preferibile, sia pure nella complessità del discorso giuridico.

Prospettiva rimediale, fattispecie e sistema nel diritto del lavoro / Zoppoli, A.. - (2022).

Prospettiva rimediale, fattispecie e sistema nel diritto del lavoro

Zoppoli A.
2022

Abstract

Parte della dottrina lavoristica, già da qualche anno, ha affrontato la questione delle tutele del lavoro e della relativa estensione al di là della subordinazione muovendo dal tema dei “rimedi”, da tempo oggetto di specifica attenzione tra gli studiosi di diritto civile. La relazione ripercorre anzitutto gli sviluppi del dibattito civilistico, mettendo in evidenza l’influenza del common law – al quale il tema dei rimedi nei suoi diversi risvolti è abitualmente ricondotto – e individuando alcuni elementi condivisi e identificativi di quella che emerge come una “prospettiva rimediale”, improntata all’incremento dell’effettività delle tutele. Per il versante lavoristico dell’analisi risultano rilevanti, in particolare, la conferma del ruolo comunque svolto dalla fattispecie (quale schema tipico della norma) e, specularmente, la delimitazione dello spazio d’intervento del giudice, di primo piano ma pur sempre contenuto entro i confini dell’“interpretazione”. A fronte di tale approdo, nella riflessione dei giuslavoristi – al di là dei contributi interessanti ma dal taglio più tradizionale – si rinviene una marcata specificità dell’accezione di “rimedio”, che assume il significato di segmento singolo della disciplina protettiva del lavoro. Ne deriva che il ruolo del giudice, chiamato a individuare i rimedi, ossia a selezionare le singole tutele e di conseguenza a valutare la rilevanza degli interessi, appare potenziato oltre misura, spostandosi dal quomodo all’an della tutela, con una proiezione al di là dell’interpretazione. Siffatto scenario emerge nella prospettiva rimediale facendo leva pure su un altro più ampio dibattito, coltivato sempre dai civilisti, relativo alla “crisi” della fattispecie. Anche questo dibattito, però, esaminato nelle fondamentali e inevitabili implicazioni sulla “questione del metodo”, e senza trascurare le peculiarità del diritto del lavoro, conferma la centralità, nel sistema, della fattispecie: imprescindibile tanto per la razionalità assiologico-formale quanto per il fondamento democratico dell’ordinamento, ancorché nella veste critica assunta dinanzi agli sviluppi del tardo Novecento. Sicché la fattispecie, colta in questa sua matura espressione, risulta di ostacolo a una realizzazione della prospettiva rimediale lavoristica per via giurisprudenziale, dai suoi sostenitori invero preferita. La relazione passa quindi a considerare le possibili traduzioni legislative della prospettiva rimediale: a) l’ipotesi “a matrice”, avanzata più di recente dalla dottrina, che tuttavia non sembra poter prescindere dalla fattispecie; b) la soluzione dal carattere rimediale descrittivo, in ragione dell’espresso prioritario riferimento a una fattispecie, che trova riscontro negli interventi del legislatore degli ultimi anni. La seconda, proprio per la sua concretezza, è oggetto di particolare attenzione: segnatamente, con riguardo alle eloquenti e importanti novità concernenti le “collaborazioni eterorganizzate”, ex art. 2 del D.L.vo 15 giugno 2015, n. 81, e il lavoro tramite piattaforma digitale, di cui all’art 47-bis del medesimo decreto. Entrambe, benché per ragioni diverse, evidenziano un’utilizzazione davvero poco accorta della fattispecie, sottoposta a una pressione eccessiva anche per la sua più attuale veste, sì da compromettere la solidità delle relative scelte normative. Nondimeno, negli interventi del legislatore si rinviene un possibile articolato terzo percorso da valorizzare, incentrato sulla contrattazione collettiva, nella relazione ritenuto preferibile, sia pure nella complessità del discorso giuridico.
2022
979-12-5976-516-1
Prospettiva rimediale, fattispecie e sistema nel diritto del lavoro / Zoppoli, A.. - (2022).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/910744
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