L’art. 2929 bis c.c. prevede un’ipotesi di inopponibilità – che non opera sul piano dell’efficacia, ma della rilevanza c.d. esterna del contratto – quale tecnica generale a presidio della circolazione giuridica che impedisce all’avente causa dall’alienante a titolo gratuito di esercitare la situazione giuridica soggettiva in pregiudizio dei creditori anteriori. La prevalenza degli interessi dei creditori anteriori pregiudicati rispetto agli interessi soddisfatti dall’alienazione a titolo gratuito è realizzata attraverso l’inopponibilità degli effetti dell’alienazione gratuita ai creditori anteriori muniti di titolo esecutivo entro l’anno dalla trascrizione dell’atto. Nell’anno decorrente dalla trascrizione dell’atto, il creditore anteriore munito di titolo esecutivo non può scegliere tra l’azione ex art. 2901 c.c. e l’azione ex art. 2929 bis c.c.: l’azione revocatoria, infatti, è inammissibile, perché l’alienazione gratuita – che pregiudica il creditore munito di titolo esecutivo – è già inopponibile ex lege. A séguito del decorso dall’anno, il creditore anteriore munito di titolo esecutivo che non ha agito ex art. 2929 bis non sembra legittimato ad agire ex art. 2901 c.c., perché il soddisfacimento del creditore non è stato pregiudicato dall’alienazione. a titolo gratuito effettuata dal debitore, ma dall’inerzia del creditore medesimo che, pur potendo eseguire il pignoramento ex art. 2929 bis c.c. in virtú della temporanea inopponibilità ex lege, non ha proceduto all’esecuzione entro l’anno dalla trascrizione.

Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929 bis c.c / Federico, Andrea. - In: RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE. - ISSN 0393-182X. - 3/2016:(2016), pp. 784-807.

Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929 bis c.c

FEDERICO, Andrea
2016

Abstract

L’art. 2929 bis c.c. prevede un’ipotesi di inopponibilità – che non opera sul piano dell’efficacia, ma della rilevanza c.d. esterna del contratto – quale tecnica generale a presidio della circolazione giuridica che impedisce all’avente causa dall’alienante a titolo gratuito di esercitare la situazione giuridica soggettiva in pregiudizio dei creditori anteriori. La prevalenza degli interessi dei creditori anteriori pregiudicati rispetto agli interessi soddisfatti dall’alienazione a titolo gratuito è realizzata attraverso l’inopponibilità degli effetti dell’alienazione gratuita ai creditori anteriori muniti di titolo esecutivo entro l’anno dalla trascrizione dell’atto. Nell’anno decorrente dalla trascrizione dell’atto, il creditore anteriore munito di titolo esecutivo non può scegliere tra l’azione ex art. 2901 c.c. e l’azione ex art. 2929 bis c.c.: l’azione revocatoria, infatti, è inammissibile, perché l’alienazione gratuita – che pregiudica il creditore munito di titolo esecutivo – è già inopponibile ex lege. A séguito del decorso dall’anno, il creditore anteriore munito di titolo esecutivo che non ha agito ex art. 2929 bis non sembra legittimato ad agire ex art. 2901 c.c., perché il soddisfacimento del creditore non è stato pregiudicato dall’alienazione. a titolo gratuito effettuata dal debitore, ma dall’inerzia del creditore medesimo che, pur potendo eseguire il pignoramento ex art. 2929 bis c.c. in virtú della temporanea inopponibilità ex lege, non ha proceduto all’esecuzione entro l’anno dalla trascrizione.
2016
Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929 bis c.c / Federico, Andrea. - In: RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE. - ISSN 0393-182X. - 3/2016:(2016), pp. 784-807.
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