La forma, nell’attività amministrativa contemporanea, è identificata sovente come un ostacolo, un superfluo quanto solenne dovere cui sono soggette le amministrazioni, osteggiata dal legislatore che ha rinunciato a regolarla dettagliatamente e che la indica quale fattore autonomo di complicazione nelle ripetute quanto vane ondate semplificatorie, ma talvolta anche dagli stessi privati, i quali, nelle vesti di operatori economici, vedono frapporsi la forma tra l’istanza e la pretesa. Si osserva che la forma è sistematicamente trasfigurata da momento di garanzia ad accessorio rito liturgico dietro il quale le amministrazioni tendono a celarsi, in un contestuale tradimento di legittimità formale e giustizia sostanziale dell’attività. Il proposito dell’indagine è verificare che la tesi per la quale la forma costituisca un impedimento sia un evidente, quanto pericoloso, equivoco e, a tal fine, si rende necessario operare un’inversione di tendenza, anche culturale, poiché in realtà si tratta di una garanzia che deve caratterizzare il problema amministrativo complessivamente inteso e non solo la determinazione finale dell’amministrazione. Non si intende preservare il valore della forma in quanto tale, poiché anche l’abuso incontrollato delle forme – i formalismi nocivi - produce, infatti, danni irrimediabili, tanto per il cittadino, quanto per l’amministrazione. La forma assolve una funzione di valore e di garanzia infungibile, poiché alla stessa non si può in alcun modo rinunciare, neppure in un ordinamento improntato esclusivamente alla cultura del risultato, con il quale – a differenza di ciò che si possa credere – la forma vive di una fondamentale affinità.
Garanzie della forma e pubblica amministrazione / Brigante, Vinicio. - 21:(2022), pp. 1-344.
Garanzie della forma e pubblica amministrazione
brigante
2022
Abstract
La forma, nell’attività amministrativa contemporanea, è identificata sovente come un ostacolo, un superfluo quanto solenne dovere cui sono soggette le amministrazioni, osteggiata dal legislatore che ha rinunciato a regolarla dettagliatamente e che la indica quale fattore autonomo di complicazione nelle ripetute quanto vane ondate semplificatorie, ma talvolta anche dagli stessi privati, i quali, nelle vesti di operatori economici, vedono frapporsi la forma tra l’istanza e la pretesa. Si osserva che la forma è sistematicamente trasfigurata da momento di garanzia ad accessorio rito liturgico dietro il quale le amministrazioni tendono a celarsi, in un contestuale tradimento di legittimità formale e giustizia sostanziale dell’attività. Il proposito dell’indagine è verificare che la tesi per la quale la forma costituisca un impedimento sia un evidente, quanto pericoloso, equivoco e, a tal fine, si rende necessario operare un’inversione di tendenza, anche culturale, poiché in realtà si tratta di una garanzia che deve caratterizzare il problema amministrativo complessivamente inteso e non solo la determinazione finale dell’amministrazione. Non si intende preservare il valore della forma in quanto tale, poiché anche l’abuso incontrollato delle forme – i formalismi nocivi - produce, infatti, danni irrimediabili, tanto per il cittadino, quanto per l’amministrazione. La forma assolve una funzione di valore e di garanzia infungibile, poiché alla stessa non si può in alcun modo rinunciare, neppure in un ordinamento improntato esclusivamente alla cultura del risultato, con il quale – a differenza di ciò che si possa credere – la forma vive di una fondamentale affinità.File | Dimensione | Formato | |
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(2022) V. Brigante, Garanzie della forma e pubblica amministrazione, Napoli, ES, 2022.pdf
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