La relazione tra l’ordinamento interno e la Corte di Strasburgo è improntata all’integrazione delle garanzie, ma anche al bilanciamento tra valori e principi costituzionalmente rilevanti, oltre che al criterio di ragionevolezza. Atteggiamenti funzionali alla ricerca del maggior livello di tutela del diritto considerato. Epperò, se l’interazione tra fonti e interpretazioni è approdo auspicabile, non sempre appare realizzabile. È la stessa Corte costituzionale ad avvertire che, se il più delle volte, la convergenza degli operatori giuridici e delle Corti verso approcci condivisi, quanto alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, offre una soluzione del caso concreto capace di conciliare i principi desumibili da entrambe le fonti, non possono escludersi i casi estremi, in cui tale via appaia impercorribile, obbligando il giudice ad accordare primazia al dettato della Corte repubblicana. In questi termini, spostando l’attenzione sulla procedura penale, l’impostazione indirizza il pluralismo interpretativo, dirigendo l’intervento integrativo della giurisprudenza europea nell’area interna dei diritti e delle libertà, sempreché sia compatibile con la tutela delle situazioni soggettive riconosciute al singolo nel processo dal combinato disposto degli artt. 2; 3; 24, co. 1°; 27, co. 2°; 111, co. 2°, Cost.

Counterbalancing factors, equità processuale, giusto processo / Falato, Fabiana. - In: LA GIUSTIZIA PENALE. - ISSN 1971-4998. - IV(2022), pp. 232-246.

Counterbalancing factors, equità processuale, giusto processo.

FABIANA FALATO
2022

Abstract

La relazione tra l’ordinamento interno e la Corte di Strasburgo è improntata all’integrazione delle garanzie, ma anche al bilanciamento tra valori e principi costituzionalmente rilevanti, oltre che al criterio di ragionevolezza. Atteggiamenti funzionali alla ricerca del maggior livello di tutela del diritto considerato. Epperò, se l’interazione tra fonti e interpretazioni è approdo auspicabile, non sempre appare realizzabile. È la stessa Corte costituzionale ad avvertire che, se il più delle volte, la convergenza degli operatori giuridici e delle Corti verso approcci condivisi, quanto alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, offre una soluzione del caso concreto capace di conciliare i principi desumibili da entrambe le fonti, non possono escludersi i casi estremi, in cui tale via appaia impercorribile, obbligando il giudice ad accordare primazia al dettato della Corte repubblicana. In questi termini, spostando l’attenzione sulla procedura penale, l’impostazione indirizza il pluralismo interpretativo, dirigendo l’intervento integrativo della giurisprudenza europea nell’area interna dei diritti e delle libertà, sempreché sia compatibile con la tutela delle situazioni soggettive riconosciute al singolo nel processo dal combinato disposto degli artt. 2; 3; 24, co. 1°; 27, co. 2°; 111, co. 2°, Cost.
2022
Counterbalancing factors, equità processuale, giusto processo / Falato, Fabiana. - In: LA GIUSTIZIA PENALE. - ISSN 1971-4998. - IV(2022), pp. 232-246.
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