Le Sezioni Unite hanno messo freno al dilagante indirizzo giurisprudenziale, che onera la parte che deduca la nullità della sentenza per vizi in procedendo di indicare il concreto pregiudizio derivato al diritto di difesa, per ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo e finanche in omaggio alla regola dell’interesse ad agire. La parte cui sia stata negata la possibilità di esporre le proprie difese conclusive, ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, per essere la sentenza stata pronunciata prima dello scadere dei termini ex art. 190 c.p.c., non avrà l’onere di indicare quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia. Lo scritto ne trae tutti i corollari, anche sul piano della composizione del giudice di appello in caso di cassazione con rinvio restitutorio e si interroga infine sulla idoneità del principio di diritto enunciato dalle Sez. Un. a debellare la teorica del pregiudizio effettivo, le cui ascendenze nel c.p.c. del 1865, non appaiono de iure condito omologabili.

LA NULLITA` DELLA SENTENZA PREMATURA, NON PRECEDUTA DAI TERMINI EX ART. 190 C.P.C., E` IN RE IPSA / Stella, Marcello. - In: RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE. - ISSN 0035-6182. - 2(2022), pp. 571-583.

LA NULLITA` DELLA SENTENZA PREMATURA, NON PRECEDUTA DAI TERMINI EX ART. 190 C.P.C., E` IN RE IPSA

Stella Marcello
2022

Abstract

Le Sezioni Unite hanno messo freno al dilagante indirizzo giurisprudenziale, che onera la parte che deduca la nullità della sentenza per vizi in procedendo di indicare il concreto pregiudizio derivato al diritto di difesa, per ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo e finanche in omaggio alla regola dell’interesse ad agire. La parte cui sia stata negata la possibilità di esporre le proprie difese conclusive, ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, per essere la sentenza stata pronunciata prima dello scadere dei termini ex art. 190 c.p.c., non avrà l’onere di indicare quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia. Lo scritto ne trae tutti i corollari, anche sul piano della composizione del giudice di appello in caso di cassazione con rinvio restitutorio e si interroga infine sulla idoneità del principio di diritto enunciato dalle Sez. Un. a debellare la teorica del pregiudizio effettivo, le cui ascendenze nel c.p.c. del 1865, non appaiono de iure condito omologabili.
2022
LA NULLITA` DELLA SENTENZA PREMATURA, NON PRECEDUTA DAI TERMINI EX ART. 190 C.P.C., E` IN RE IPSA / Stella, Marcello. - In: RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE. - ISSN 0035-6182. - 2(2022), pp. 571-583.
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