La disciplina degli effetti per il debitore -nel passaggio dal fallimento alla liquidazione giudiziale- sembra aver conservato la sua matrice identitaria, restando invariata la gravità della situazione sostanziale conseguente al cd. spossessamento. Qualche sfumatura innovativa si può tuttavia individuare nella tutela anteriore alla apertura della procedura concorsuale. Dall'analisi della disciplina delle misure cautelari infatti emerge una tendenza di valorizzazione della situazione reale a monte della emananda sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ove in presenza dello stato di insolvenza viene ad assumere la preminenza la funzione di protezione dell'interesse dei creditori che può addirittura realizzarsi anche tramite l'ingerenza nella conduzione dell'impresa e così sovraordinarsi (diversamente da quanto sembra potersi riscontrare in presenza di una mera situazione di crisi, anche se del caso nell'ambito di un procedimento di controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.) a quello dell'imprenditore e (nel caso di società) a quello dei soci. Viceversa, nella prospettiva delle misure preventive assume rilevanza l'interesse del debitore rispetto al rischio dell'aggressione da parte dei creditori con l'esercizio delle azioni esecutive individuali. Ne fuoriesce un quadro in progress ispirato alla esigenza di una reale effettività nella tutela della complessità dei vari interessi (creditori/debitore) che di volta in volta e secondo le circostanze possano essere ritenuti meritevoli di protezione, nella fase prodromica anteriore alla apertura della liquidazione giudiziale e nell'ottica generale della conservazione dei valori dell'impresa.
In tema di effetti per il debitore dal fallimento alla liquidazione giudiziale (e rimedi cautelari) / Doria, Giuseppe. - In: IL FORO NAPOLETANO. - ISSN 0015-7848. - 3(2021), pp. 731-746.
In tema di effetti per il debitore dal fallimento alla liquidazione giudiziale (e rimedi cautelari)
Giuseppe Doria
2021
Abstract
La disciplina degli effetti per il debitore -nel passaggio dal fallimento alla liquidazione giudiziale- sembra aver conservato la sua matrice identitaria, restando invariata la gravità della situazione sostanziale conseguente al cd. spossessamento. Qualche sfumatura innovativa si può tuttavia individuare nella tutela anteriore alla apertura della procedura concorsuale. Dall'analisi della disciplina delle misure cautelari infatti emerge una tendenza di valorizzazione della situazione reale a monte della emananda sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ove in presenza dello stato di insolvenza viene ad assumere la preminenza la funzione di protezione dell'interesse dei creditori che può addirittura realizzarsi anche tramite l'ingerenza nella conduzione dell'impresa e così sovraordinarsi (diversamente da quanto sembra potersi riscontrare in presenza di una mera situazione di crisi, anche se del caso nell'ambito di un procedimento di controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.) a quello dell'imprenditore e (nel caso di società) a quello dei soci. Viceversa, nella prospettiva delle misure preventive assume rilevanza l'interesse del debitore rispetto al rischio dell'aggressione da parte dei creditori con l'esercizio delle azioni esecutive individuali. Ne fuoriesce un quadro in progress ispirato alla esigenza di una reale effettività nella tutela della complessità dei vari interessi (creditori/debitore) che di volta in volta e secondo le circostanze possano essere ritenuti meritevoli di protezione, nella fase prodromica anteriore alla apertura della liquidazione giudiziale e nell'ottica generale della conservazione dei valori dell'impresa.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
in tema di effetti per il debitore dal fallimento alla liquidazione giudiziale (e rimedi cautelari).pdf
solo utenti autorizzati
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Accesso privato/ristretto
Dimensione
181.52 kB
Formato
Adobe PDF
|
181.52 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.