Muovendo dalla considerazione che anche per il diritto di sciopero l'impatto della pandemia da Covid-19 è motivo di riflessione, l'autore richiama, in generale, l'attenzione su un uso accorto del criterio del pregiudizio alla produttività, quale parametro di legittimità dello sciopero, per le imprese già in stato di difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria; in particolare, riguardo allo sciopero nei servizi essenziali, sottolinea invece come la l. n. 146 del 1990 – con il suo articolato impianto – offra un esempio significativo sia di utile tecnica normativa sia di apporto che l'interprete può dare alla gestione equilibrata delle più pressanti tensioni determinate dalla fase pandemica. Questo secondo aspetto – rileva l'autore – se per un verso esprime probabilmente una maturazione dell'esperienza regolativa del diritto sindacale, per altro verso non deve indurre a trascurarne uno dei cardini, ossia il principio di autodeterminazione dell'interesse collettivo; come avvenuto in un emblematico caso di sciopero generale considerato illegittimo dalla Commissione di garanzia e dal Tribunale di Roma, con una compressione di tale principio sulla base di una non condivisibile interpretazione dell'art. 2 co. 7 della l. n. 146 del 1990, che sovrappone autotutela collettiva e autotutela individuale a difesa dell'incolumità dei lavoratori.
Diritto di sciopero e Covid-19: risorse normative (e principi) del diritto sindacale / Zoppoli, Antonello. - In: DIRITTI LAVORI MERCATI. - ISSN 2284-2586. - (2021), p. 89.
Diritto di sciopero e Covid-19: risorse normative (e principi) del diritto sindacale
Antonello Zoppoli
2021
Abstract
Muovendo dalla considerazione che anche per il diritto di sciopero l'impatto della pandemia da Covid-19 è motivo di riflessione, l'autore richiama, in generale, l'attenzione su un uso accorto del criterio del pregiudizio alla produttività, quale parametro di legittimità dello sciopero, per le imprese già in stato di difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria; in particolare, riguardo allo sciopero nei servizi essenziali, sottolinea invece come la l. n. 146 del 1990 – con il suo articolato impianto – offra un esempio significativo sia di utile tecnica normativa sia di apporto che l'interprete può dare alla gestione equilibrata delle più pressanti tensioni determinate dalla fase pandemica. Questo secondo aspetto – rileva l'autore – se per un verso esprime probabilmente una maturazione dell'esperienza regolativa del diritto sindacale, per altro verso non deve indurre a trascurarne uno dei cardini, ossia il principio di autodeterminazione dell'interesse collettivo; come avvenuto in un emblematico caso di sciopero generale considerato illegittimo dalla Commissione di garanzia e dal Tribunale di Roma, con una compressione di tale principio sulla base di una non condivisibile interpretazione dell'art. 2 co. 7 della l. n. 146 del 1990, che sovrappone autotutela collettiva e autotutela individuale a difesa dell'incolumità dei lavoratori.| File | Dimensione | Formato | |
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