Le maggiori perplessità dei processi di produzione normativa realizzati per fronteggiare l’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 si addensano sulle ordinanze contingibili e urgenti assunte nella forma del DPCM sulla base dei decreti legge intervenuti per fronteggiare l’emergenza. Una figura inedita e dall’incerta qualificazione giuridica. Si tratta di una vera e propria fonte legale di diritto oggettivo perché, come sappiamo, la Costituzione disegna un sistema chiuso delle fonti a livello primario, però lascia il sistema aperto a livello subordinato alla legge. Sicché la legge, mentre non può istituire delle fonti a sé concorrenziali (occorrendo una norma di rango costituzionale per prevedere una nuova fonte primaria), può istituire delle fonti subordinate. Per quanto concerne i dubbi da più parti sollevati sulla tenuta democratica delle nostre Istituzioni, si può ritenere, tutto considerato, che le vicende in esame si siano svolte complessivamente nel quadro della legalità costituzionale, sia pure con delle sbavature, con delle tensioni. Si è trattato di una sorta di “stress test”. Nel senso che sono emerse delle difficoltà di fondo del sistema. Come sempre, i momenti di crisi possono anche essere delle grandi opportunità di crescita se vengono affrontati con lo spirito giusto e in modo positivo.

Alcune brevi considerazioni sulle modalità più efficaci per l’esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito dell’emergenza Covid-19 / Pastore, Fulvio. - In: DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI. - ISSN 2610-9166. - Fascicolo speciale “Pandemia, normazione dell’emergenza e modelli d’intervento socio-economici(2020), pp. 255-263.

Alcune brevi considerazioni sulle modalità più efficaci per l’esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito dell’emergenza Covid-19

Fulvio Pastore
2020

Abstract

Le maggiori perplessità dei processi di produzione normativa realizzati per fronteggiare l’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 si addensano sulle ordinanze contingibili e urgenti assunte nella forma del DPCM sulla base dei decreti legge intervenuti per fronteggiare l’emergenza. Una figura inedita e dall’incerta qualificazione giuridica. Si tratta di una vera e propria fonte legale di diritto oggettivo perché, come sappiamo, la Costituzione disegna un sistema chiuso delle fonti a livello primario, però lascia il sistema aperto a livello subordinato alla legge. Sicché la legge, mentre non può istituire delle fonti a sé concorrenziali (occorrendo una norma di rango costituzionale per prevedere una nuova fonte primaria), può istituire delle fonti subordinate. Per quanto concerne i dubbi da più parti sollevati sulla tenuta democratica delle nostre Istituzioni, si può ritenere, tutto considerato, che le vicende in esame si siano svolte complessivamente nel quadro della legalità costituzionale, sia pure con delle sbavature, con delle tensioni. Si è trattato di una sorta di “stress test”. Nel senso che sono emerse delle difficoltà di fondo del sistema. Come sempre, i momenti di crisi possono anche essere delle grandi opportunità di crescita se vengono affrontati con lo spirito giusto e in modo positivo.
2020
Alcune brevi considerazioni sulle modalità più efficaci per l’esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito dell’emergenza Covid-19 / Pastore, Fulvio. - In: DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI. - ISSN 2610-9166. - Fascicolo speciale “Pandemia, normazione dell’emergenza e modelli d’intervento socio-economici(2020), pp. 255-263.
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