Similmente al crimen maiestatis l’apostasia viene punita anche dopo la morte. CTh. 16.7.3 (383 d.C.) stabilisce un termine di 5 anni per questa repressione post mortem, poi cancellato da CTh. 16.7.7 (426 d.C.), che prevede la perpetuità della persecuzione dell’apostasia. Nel Codex Iustinianus (C. 1.7.2 e 1.7.4) questo limite viene ripristinato, ma solo per l’annullamento del testamento dell’apostata.
Sulla persecuzione «post mortem» dell’apostasia nel «Codex Theodosianus» / Manni, Alessandro. - In: INDEX. QUADERNI CAMERTI DI STUDI ROMANISTICI. - ISSN 0392-2391. - 48:unico(2020), pp. 203-229.
Sulla persecuzione «post mortem» dell’apostasia nel «Codex Theodosianus»
manni
2020
Abstract
Similmente al crimen maiestatis l’apostasia viene punita anche dopo la morte. CTh. 16.7.3 (383 d.C.) stabilisce un termine di 5 anni per questa repressione post mortem, poi cancellato da CTh. 16.7.7 (426 d.C.), che prevede la perpetuità della persecuzione dell’apostasia. Nel Codex Iustinianus (C. 1.7.2 e 1.7.4) questo limite viene ripristinato, ma solo per l’annullamento del testamento dell’apostata.File in questo prodotto:
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