La Convenzione di Istanbul del 2011 ha stabilito un chiaro legame tra l’obiettivo della parità tra i sessi e quello dell’eliminazione della violenza nei confronti del genere “femminile” ed è intervenuto direttamente sulla questione dei matrimoni forzati. Attualmente in Italia la normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 7 del c.d. “Codice Rosso” approvato nel 2019, in un più ampio progetto normativo dedicato alle tutele penali delle vittime di violenza domestica e di genere. Tale problematica, sotto il profilo strettamente giuridico-positivo, deve essere correttamente inquadrata tra le limitazioni alla libertà degli individui, soprattutto delle donne, determinate da usi, costumi, sistemi di valori collettivi e relazionali che mettono in secondo luogo la soggettività. Tuttavia, un intervento normativo che si limita all’inquadramento come reato della fattispecie, in base ad alcuni aspetti morfologici esteriori, rischia di non riuscire a cogliere, in una dimensione realmente inclusiva e inter-culturale, la pluralità di significati e la molteplice rilevanza che singoli comportamenti potrebbero assumere, rispetto alle norme costituzionali e alla varietà dei valori in esse incapsulati. Il riposizionamento dei profili formali, in cui possano essere coinvolte la dimensione semantica e normativa delle culture di appartenenza, potrebbero fornire utili strumenti per una qualificazione/traduzione normativa che contestualizzi meglio tali pratiche, rintracciando significati ‘altri’ e, in relazione a essi, soluzioni emancipative che non mettano in gioco la soggettività della “vittima” e il suo isolamento dai gruppi sociali di appartenenza.
Matrimoni forzati. Implicazioni interculturali e connessioni giuridiche / Carobene, Germana. - In: CALUMET. - ISSN 2465-0145. - 1:2(2020), pp. 50-68.
Matrimoni forzati. Implicazioni interculturali e connessioni giuridiche
germana carobene
2020
Abstract
La Convenzione di Istanbul del 2011 ha stabilito un chiaro legame tra l’obiettivo della parità tra i sessi e quello dell’eliminazione della violenza nei confronti del genere “femminile” ed è intervenuto direttamente sulla questione dei matrimoni forzati. Attualmente in Italia la normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 7 del c.d. “Codice Rosso” approvato nel 2019, in un più ampio progetto normativo dedicato alle tutele penali delle vittime di violenza domestica e di genere. Tale problematica, sotto il profilo strettamente giuridico-positivo, deve essere correttamente inquadrata tra le limitazioni alla libertà degli individui, soprattutto delle donne, determinate da usi, costumi, sistemi di valori collettivi e relazionali che mettono in secondo luogo la soggettività. Tuttavia, un intervento normativo che si limita all’inquadramento come reato della fattispecie, in base ad alcuni aspetti morfologici esteriori, rischia di non riuscire a cogliere, in una dimensione realmente inclusiva e inter-culturale, la pluralità di significati e la molteplice rilevanza che singoli comportamenti potrebbero assumere, rispetto alle norme costituzionali e alla varietà dei valori in esse incapsulati. Il riposizionamento dei profili formali, in cui possano essere coinvolte la dimensione semantica e normativa delle culture di appartenenza, potrebbero fornire utili strumenti per una qualificazione/traduzione normativa che contestualizzi meglio tali pratiche, rintracciando significati ‘altri’ e, in relazione a essi, soluzioni emancipative che non mettano in gioco la soggettività della “vittima” e il suo isolamento dai gruppi sociali di appartenenza.| File | Dimensione | Formato | |
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