Il lavoro trae spunto dalla recente sentenza con cui la Corte costituzionale, nel rigettare la questione di legittimità sollevata con riferimento al n. 4 del 2° comma dell’art. 709-ter c.p.c., ha inteso circoscrivere l’ambito di operatività di tale norma ai soli casi di violazione delle condotte di fare infungibile. La sentenza offre l’occasione per riflettere riguardo ad alcune delle principali problematiche suscitate dalla disposizione in questione, tra le quali, oltre a quella – oggetto, appunto, di specifica attenzione da parte della Consulta – riguardante la estensibilità dei rimedi previsti dall’art. 709-ter c.p.c. anche al caso di violazione degli obblighi di contenuto patrimoniale, quelle concernenti la funzione delle misure di cui ai nn. 2 e 3 di tale norma, nonché la compatibilità tra la previsione suddetta e, da un lato, il rimedio generale del risarcimento del danno, dall’altro, la disposizione di cui all’art. 614-bis c.p.c.
Responsabilità civile e doveri genitoriali: le persistenti problematicità dell'art. 709-ter c.p.c / Scia, Fausta. - In: PERSONA E MERCATO. - ISSN 2239-8570. - 4(2020), pp. 398-416.
Responsabilità civile e doveri genitoriali: le persistenti problematicità dell'art. 709-ter c.p.c.
fausta scia
2020
Abstract
Il lavoro trae spunto dalla recente sentenza con cui la Corte costituzionale, nel rigettare la questione di legittimità sollevata con riferimento al n. 4 del 2° comma dell’art. 709-ter c.p.c., ha inteso circoscrivere l’ambito di operatività di tale norma ai soli casi di violazione delle condotte di fare infungibile. La sentenza offre l’occasione per riflettere riguardo ad alcune delle principali problematiche suscitate dalla disposizione in questione, tra le quali, oltre a quella – oggetto, appunto, di specifica attenzione da parte della Consulta – riguardante la estensibilità dei rimedi previsti dall’art. 709-ter c.p.c. anche al caso di violazione degli obblighi di contenuto patrimoniale, quelle concernenti la funzione delle misure di cui ai nn. 2 e 3 di tale norma, nonché la compatibilità tra la previsione suddetta e, da un lato, il rimedio generale del risarcimento del danno, dall’altro, la disposizione di cui all’art. 614-bis c.p.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.