Si riflette sull'opportunità e il modo di redigere una clausola urgente da introdurre nel testo costituzionale attraverso l'art. 138. Una clausola urgente, né indispensabile né inutile, ma idonea a chiarire le incertezze interpretative, avvalendosi dei principi già insiti nel tessuto costituzionale. Questo documento solleva alcune questioni: l'identità dell'Autorità abilitata a dichiarare l'emergenza; il tipo di poteri e i limiti alle regole eccezionali. Tra questi ultimi, particolare importanza è data al nucleo essenziale dei diritti, a meno che non si capisca se definirli una volta per tutte e in termini assoluti o per relationem al diritto antagonista e attraverso la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Il lavoro offre una visione a due binari: da un lato il modello ipotetico della clausola di emergenza, dall'altro la gestione concreta della pandemia Covid-19. Resta da sperare che, se mai questa clausola dovesse essere scritta, occorreranno prudenza e cautela per rimanere all'interno delle linee guida dei rapporti di forza e dell'intangibilità dell'identità costituzionale dello Stato. Altrimenti, per scongiurare l'attuale pericolo di emergenza anarchia, si provocherebbe in modo lecito una profonda lacerazione della Costituzione. Quale dei due danni sarebbe il peggiore?
Costituzionalizziamo l'emergenza / Minico, D.e.. - In: OSSERVATORIO SULLE FONTI. - ISSN 2038-5633. - (2020), pp. 541-564.
Costituzionalizziamo l'emergenza
De Minico
2020
Abstract
Si riflette sull'opportunità e il modo di redigere una clausola urgente da introdurre nel testo costituzionale attraverso l'art. 138. Una clausola urgente, né indispensabile né inutile, ma idonea a chiarire le incertezze interpretative, avvalendosi dei principi già insiti nel tessuto costituzionale. Questo documento solleva alcune questioni: l'identità dell'Autorità abilitata a dichiarare l'emergenza; il tipo di poteri e i limiti alle regole eccezionali. Tra questi ultimi, particolare importanza è data al nucleo essenziale dei diritti, a meno che non si capisca se definirli una volta per tutte e in termini assoluti o per relationem al diritto antagonista e attraverso la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Il lavoro offre una visione a due binari: da un lato il modello ipotetico della clausola di emergenza, dall'altro la gestione concreta della pandemia Covid-19. Resta da sperare che, se mai questa clausola dovesse essere scritta, occorreranno prudenza e cautela per rimanere all'interno delle linee guida dei rapporti di forza e dell'intangibilità dell'identità costituzionale dello Stato. Altrimenti, per scongiurare l'attuale pericolo di emergenza anarchia, si provocherebbe in modo lecito una profonda lacerazione della Costituzione. Quale dei due danni sarebbe il peggiore?| File | Dimensione | Formato | |
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