La ‹‹soluzione intermedia›› pensata dal legislatore del 1942 nell’introdurre l’art. 2050 c.c. si è rivelata nel tempo duttile e capace di contemperare le esigenze di una società complessa e in veloce trasformazione con quella di protezione dei soggetti esposti all’esercizio di attività pericolose, ma spesso indispensabili alla comunità. Il vasto campo delle scienze della vita, soprattutto in quei segmenti nei quali assai stretto è il connubio tra medicina e tecnologia, è divenuto terreno di sperimentazione e di costruzione di un sistema della responsabilità civile composito, nel quale possono convergere e operare molteplici regole, al fine di assicurare piena tutela a un valore primario dell’ordinamento quale il diritto alla salute. È in questo punto di intersezione che la norma di cui all’art. 2050 c.c. è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio, con riguardo alle attività sanitarie maggiormente caratterizzate dalla procedimentalizzazione e dall’utilizzo di mezzi o materiali pericolosi. Più recentemente, biotecnologie della salute e procreazione medicalmente assistita sembrano dischiudere altre possibilità applicative alla norma. Il lavoro ripercorre la genesi dell’art. 2050 c.c. e delinea gli elementi strutturali e i profili funzionali della norma, emersi dalle ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza, per poi indagarne le linee evolutive e prospettarne l’applicabilità a nuove ipotesi di eventi dannosi.

Le attività pericolose nel settore bio-medico. Spunti per una rilettura dell'art. 2050 c.c / DI LELLA, Francesca. - 6:(2020), pp. 1-178.

Le attività pericolose nel settore bio-medico. Spunti per una rilettura dell'art. 2050 c.c.

Francesca Di Lella
2020

Abstract

La ‹‹soluzione intermedia›› pensata dal legislatore del 1942 nell’introdurre l’art. 2050 c.c. si è rivelata nel tempo duttile e capace di contemperare le esigenze di una società complessa e in veloce trasformazione con quella di protezione dei soggetti esposti all’esercizio di attività pericolose, ma spesso indispensabili alla comunità. Il vasto campo delle scienze della vita, soprattutto in quei segmenti nei quali assai stretto è il connubio tra medicina e tecnologia, è divenuto terreno di sperimentazione e di costruzione di un sistema della responsabilità civile composito, nel quale possono convergere e operare molteplici regole, al fine di assicurare piena tutela a un valore primario dell’ordinamento quale il diritto alla salute. È in questo punto di intersezione che la norma di cui all’art. 2050 c.c. è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio, con riguardo alle attività sanitarie maggiormente caratterizzate dalla procedimentalizzazione e dall’utilizzo di mezzi o materiali pericolosi. Più recentemente, biotecnologie della salute e procreazione medicalmente assistita sembrano dischiudere altre possibilità applicative alla norma. Il lavoro ripercorre la genesi dell’art. 2050 c.c. e delinea gli elementi strutturali e i profili funzionali della norma, emersi dalle ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza, per poi indagarne le linee evolutive e prospettarne l’applicabilità a nuove ipotesi di eventi dannosi.
2020
978-88-3379-195-1
Le attività pericolose nel settore bio-medico. Spunti per una rilettura dell'art. 2050 c.c / DI LELLA, Francesca. - 6:(2020), pp. 1-178.
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