L’autore esamina la questione del “dovere di dissociazione” del sindacato promotore di un’astensione collettiva nei servizi essenziali rispetto ad altra azione illegittima finalizzata alla stessa rivendicazione. In primo luogo sottolinea l’insufficiente attenzione sino a oggi dedicata (specie dalla Commissione di garanzia ex l. n. 146/1990) alla strutturale e prioritaria presenza di un soggetto sindacale in ogni astensione collettiva; problema particolarmente avvertito nelle cc.dd. astensioni spontanee, in relazione alle quali il “dovere di dissociazione” assume in concreto più rilievo. In secondo luogo, l’autore ritiene meritevole di attenzione tale dovere, ma non di per sé, bensì quale espressione del “dovere d’influenza” del sindacato nei confronti dei propri iscritti: scaturente, quest’ultimo, dagli specifici obblighi previsti dalla l. n 146/1990 anziché da un generale dovere di protezione dei diritti tutelati dalla medesima legge (affermato invece da Cass. n. 2298/2019). E le sue conseguenze giuridiche variano – sostiene l’autore - a seconda che si accolga la tesi della titolarità individuale o della titolarità sindacale del diritto di sciopero.
Sul “dovere di dissociazione” del sindacato nella l. 146/1990 / Zoppoli, Antonello. - In: GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI. - ISSN 1720-4321. - (2019), p. 652.
Sul “dovere di dissociazione” del sindacato nella l. 146/1990
antonello zoppoli
2019
Abstract
L’autore esamina la questione del “dovere di dissociazione” del sindacato promotore di un’astensione collettiva nei servizi essenziali rispetto ad altra azione illegittima finalizzata alla stessa rivendicazione. In primo luogo sottolinea l’insufficiente attenzione sino a oggi dedicata (specie dalla Commissione di garanzia ex l. n. 146/1990) alla strutturale e prioritaria presenza di un soggetto sindacale in ogni astensione collettiva; problema particolarmente avvertito nelle cc.dd. astensioni spontanee, in relazione alle quali il “dovere di dissociazione” assume in concreto più rilievo. In secondo luogo, l’autore ritiene meritevole di attenzione tale dovere, ma non di per sé, bensì quale espressione del “dovere d’influenza” del sindacato nei confronti dei propri iscritti: scaturente, quest’ultimo, dagli specifici obblighi previsti dalla l. n 146/1990 anziché da un generale dovere di protezione dei diritti tutelati dalla medesima legge (affermato invece da Cass. n. 2298/2019). E le sue conseguenze giuridiche variano – sostiene l’autore - a seconda che si accolga la tesi della titolarità individuale o della titolarità sindacale del diritto di sciopero.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


