L’indagine ricostruisce la dimensione offensiva del delitto di incesto e in rapporto ad essa risolve la questione della collocazione dommatica del «pubblico scandalo», a cui l’art. 564 c.p. subordina la punibilità del fatto incestuoso. A partire dall’impianto originario del codice penale, il principale contenuto offensivo dell’incesto risulta rapportato alla famiglia, da intendersi come istituto familiare in genere e non come singola famiglia in cui il fatto stesso si verifichi. In particolare, l’incesto viola le regole della morale sessuale, applicata alla famiglia, riassumibili nel principio dell’asessualità dei rapporti parentali. Rispetto a tale offesa, la rilevanza attribuita al «pubblico scandalo», nella previsione dell’art. 564 c.p., si spiega nell’ottica di “pubblicizzazione” dei beni giuridici, tipica del codice penale del 1930: la violazione del principio di asessualità nei rapporti parentali in tanto diviene punibile, in quanto si proietti, appunto, nella dimensione pubblica della moralità, realizzando la condizione del «pubblico scandalo». Quest’ultimo determina una progressione dell’offesa tipica del reato, operando come un evento condizionante marginalmente offensivo: esso aggiunge al fatto incestuoso, lesivo della morale familiare, una nota di disvalore, consistente nell’offesa arrecata alla moralità pubblica e risulta, dunque, qualificabile come condizione di punibilità intrinseca. Pertanto, la sua imputazione in termini meramente oggettivi, ai sensi dell’art. 44 c.p., si espone a tutti i rilievi critici formulabili, rispetto a tale tipologia di condizioni, sul piano della compatibilità con i principi costituzionali, a cominciare dal principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, co. 3, Cost.). Tuttavia, con specifico riferimento all’art. 564 c.p., le esigenze di riforma, collegate alla natura giuridica del «pubblico scandalo», vengono inevitabilmente superate dalle ragioni, scaturenti dall’obsolescenza del bene giuridico tutelato dalla norma che sconsigliano di mantenere la stessa incriminazione dell’incesto.

La dimensione offensiva del delitto di incesto (art. 564 c.p.) e la collocazione dommatica del «pubblico scandalo» nella struttura del reato / Masarone, Valentina. - In: ARCHIVIO PENALE. - ISSN 2384-9479. - 3(2019), pp. 1-28.

La dimensione offensiva del delitto di incesto (art. 564 c.p.) e la collocazione dommatica del «pubblico scandalo» nella struttura del reato

Valentina Masarone
2019

Abstract

L’indagine ricostruisce la dimensione offensiva del delitto di incesto e in rapporto ad essa risolve la questione della collocazione dommatica del «pubblico scandalo», a cui l’art. 564 c.p. subordina la punibilità del fatto incestuoso. A partire dall’impianto originario del codice penale, il principale contenuto offensivo dell’incesto risulta rapportato alla famiglia, da intendersi come istituto familiare in genere e non come singola famiglia in cui il fatto stesso si verifichi. In particolare, l’incesto viola le regole della morale sessuale, applicata alla famiglia, riassumibili nel principio dell’asessualità dei rapporti parentali. Rispetto a tale offesa, la rilevanza attribuita al «pubblico scandalo», nella previsione dell’art. 564 c.p., si spiega nell’ottica di “pubblicizzazione” dei beni giuridici, tipica del codice penale del 1930: la violazione del principio di asessualità nei rapporti parentali in tanto diviene punibile, in quanto si proietti, appunto, nella dimensione pubblica della moralità, realizzando la condizione del «pubblico scandalo». Quest’ultimo determina una progressione dell’offesa tipica del reato, operando come un evento condizionante marginalmente offensivo: esso aggiunge al fatto incestuoso, lesivo della morale familiare, una nota di disvalore, consistente nell’offesa arrecata alla moralità pubblica e risulta, dunque, qualificabile come condizione di punibilità intrinseca. Pertanto, la sua imputazione in termini meramente oggettivi, ai sensi dell’art. 44 c.p., si espone a tutti i rilievi critici formulabili, rispetto a tale tipologia di condizioni, sul piano della compatibilità con i principi costituzionali, a cominciare dal principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, co. 3, Cost.). Tuttavia, con specifico riferimento all’art. 564 c.p., le esigenze di riforma, collegate alla natura giuridica del «pubblico scandalo», vengono inevitabilmente superate dalle ragioni, scaturenti dall’obsolescenza del bene giuridico tutelato dalla norma che sconsigliano di mantenere la stessa incriminazione dell’incesto.
2019
La dimensione offensiva del delitto di incesto (art. 564 c.p.) e la collocazione dommatica del «pubblico scandalo» nella struttura del reato / Masarone, Valentina. - In: ARCHIVIO PENALE. - ISSN 2384-9479. - 3(2019), pp. 1-28.
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