Contrariamente alle più diffuse opinioni, la principale disciplina italiana di salvataggio e riorganizzazione delle imprese (i.e. concordato preventivo) si è ispirata al Chapter 11 del diritto americano in misura estremamente ridotta e ciò per due ragioni. In primo luogo, per un eccessivo rilievo attribuito a valutazioni prognostiche e congetturali relative al piano, spesso irrealistiche, piuttosto che ad una già dimostrata capacità dell'impresa di ristrutturarsi e di rinegoziare la propria debitoria sotto il controllo del Tribunale. In secondo luogo, per la mancata previsione di una discontinuità nel managament, soprattutto nei casi di gestione inadeguata e/o illecita dell'impresa in crisi. Per contro, i principi del recupero di quest'ultima "non a tutti i costi" e della sostituzione, in ogni caso, del management caratterizzano la Administration del diritto inglese, procedura particolarmente orientata alla tutela dei creditori. Il concordato preventivo, alla stregua dell'intero ordinamento concorsuale italiano - la valutazione permane a seguito della riforma Rordorf - si conferma marcatamente orientato a tutela del debitore anche per la mancanza di qualsiasi strumento - ve ne sono, variamente regolati, in quasi tutti gli ordinamenti europei a causa dell'ineffettività del "private enforcement" - che consenta effetti analoghi alla "Disqualification" (del diritto inglese). Sanzione amministrativa che colpisce i gestori dell'impresa responsabili del dissesto e/o di altri illeciti civili (tra i quali l'abuso della personalità giuridica) con l'interdizione dalle cariche direttive, indipendentemente dalla commissione di reati.
CONCORDATO PREVENTIVO E (DIS)CONTINUITÀ DEL MANAGEMENT TRA CHAPTER 11, ADMINISTRATION E DISQUALIFICATION / Amatucci, Carlo. - In: GIURISPRUDENZA COMMERCIALE. - ISSN 0390-2269. - 5-2019(2019), pp. 814-847.
CONCORDATO PREVENTIVO E (DIS)CONTINUITÀ DEL MANAGEMENT TRA CHAPTER 11, ADMINISTRATION E DISQUALIFICATION
Carlo Amatucci
2019
Abstract
Contrariamente alle più diffuse opinioni, la principale disciplina italiana di salvataggio e riorganizzazione delle imprese (i.e. concordato preventivo) si è ispirata al Chapter 11 del diritto americano in misura estremamente ridotta e ciò per due ragioni. In primo luogo, per un eccessivo rilievo attribuito a valutazioni prognostiche e congetturali relative al piano, spesso irrealistiche, piuttosto che ad una già dimostrata capacità dell'impresa di ristrutturarsi e di rinegoziare la propria debitoria sotto il controllo del Tribunale. In secondo luogo, per la mancata previsione di una discontinuità nel managament, soprattutto nei casi di gestione inadeguata e/o illecita dell'impresa in crisi. Per contro, i principi del recupero di quest'ultima "non a tutti i costi" e della sostituzione, in ogni caso, del management caratterizzano la Administration del diritto inglese, procedura particolarmente orientata alla tutela dei creditori. Il concordato preventivo, alla stregua dell'intero ordinamento concorsuale italiano - la valutazione permane a seguito della riforma Rordorf - si conferma marcatamente orientato a tutela del debitore anche per la mancanza di qualsiasi strumento - ve ne sono, variamente regolati, in quasi tutti gli ordinamenti europei a causa dell'ineffettività del "private enforcement" - che consenta effetti analoghi alla "Disqualification" (del diritto inglese). Sanzione amministrativa che colpisce i gestori dell'impresa responsabili del dissesto e/o di altri illeciti civili (tra i quali l'abuso della personalità giuridica) con l'interdizione dalle cariche direttive, indipendentemente dalla commissione di reati.File | Dimensione | Formato | |
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