Il saggio muove da un esame dell'applicazione della cessione dei crediti in una pluralità di operazioni di finanziamento alle imprese quali il factoring, la cessione dei crediti d'impresa disciplinata dalla l. n. 52 del 1991, il "modello-base" di securitization di cui all'art. 1 della l. n. 130 del 1999, nonché le diverse figure di cartolarizzazione introdotte mediante successivi interventi normativi sia nazionali sia europei. La ricognizione delle discipline speciali - sviluppata attraverso un costante confronto con l'elaborazione dottrinale in materia di cessione dei crediti - conduce a soffermarsi su alcune norme intese a privilegiare la posizione dei soggetti coinvolti nell'operazione, sollecitando un confronto dialettico fra normative settoriali e diritto comune per quanto concerne i profili di rilevanza della cessione nei confronti del debitore, l'opponibilità della medesima rispetto ai terzi, le obbligazioni e le garanzie accessorie al credito. Di fronte alle norme contenute nel codice civile in materia di notifica della cessione al debitore (art. 1264, comma 1) e di criteri di soluzione dei conflitti (artt. 1265, 2914, n. 2), giudicate eccessivamente formalistiche dalla prevalente dottrina, la l. n. 130 del 1999 (come successivamente modificata e integrata) prevede un diverso meccanismo di opponibilità tendente a svalutare i profili di effettiva conoscenza della circolazione dei singoli rapporti e a valorizzare le esigenze connesse alla movimentazione di un complesso di situazioni creditorie. Sullo sfondo di questo variegato materiale normativo, il saggio si sofferma su un tema scarsamente indagato qual è quello dell'adeguatezza della disciplina della cessione dei crediti quanto alla tutela che assicura al debitore. Dinanzi alla non esaustività della disciplina codicistica in tema di cessione ordinaria, nonché di quelle contenute nelle normative speciali, si approfondisce l'incidenza del trasferimento del credito sulla disciplina del rapporto obbligatorio e, segnatamente, sull'ambito soggettivo di operatività della disposizione dell'art. 119 T.U.B., diretta ad assicurare alla clientela dell'intermediario una informazione adeguata nel corso del rapporto. Prendendo spunto da alcune decisioni dell'ABF concernenti l'obbligo di informazione post-contrattuale nei confronti del debitore ceduto in caso di vicende traslative del credito, lo scritto evidenzia il ruolo di vertice giocato dalla clausola di buona fede oggettiva nell'ambito della normativa di trasparenza bancaria nonché sull'inquadramento dell'art. 119, comma 4, T.U.B., quale regola specifica sotto il profilo della vicinanza della prova. E' dunque alla luce di questi standard e criteri valutativi che deve individuarsi il soggetto responsabile delle comunicazioni alla clientela nelle ipotesi di cessione dei crediti, in sintonia con le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, che prevedono una distinta disciplina a seconda che oggetto della cessione sia il credito oppure il contratto. Ne discende che una corretta ricostruzione e imputazione dei doveri di informazione degli intermediari coinvolti nell'operazione nei confronti della clientela (ovvero del debitore) non può prescindere da una visione dinamica e complessiva della cornice disciplinare in cui l'operazione medesima s'inquadra e dall'analisi del variegato assetto d'interessi ad essa sottostante

Cessione dei crediti e diritto di informazione del debitore ceduto fra disposizioni della Banca d'Italia e orientamenti dell'ABF / Picardi, Lucia. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - LXXXII:2-2019(2019), pp. 203-229.

Cessione dei crediti e diritto di informazione del debitore ceduto fra disposizioni della Banca d'Italia e orientamenti dell'ABF

Picardi Lucia
2019

Abstract

Il saggio muove da un esame dell'applicazione della cessione dei crediti in una pluralità di operazioni di finanziamento alle imprese quali il factoring, la cessione dei crediti d'impresa disciplinata dalla l. n. 52 del 1991, il "modello-base" di securitization di cui all'art. 1 della l. n. 130 del 1999, nonché le diverse figure di cartolarizzazione introdotte mediante successivi interventi normativi sia nazionali sia europei. La ricognizione delle discipline speciali - sviluppata attraverso un costante confronto con l'elaborazione dottrinale in materia di cessione dei crediti - conduce a soffermarsi su alcune norme intese a privilegiare la posizione dei soggetti coinvolti nell'operazione, sollecitando un confronto dialettico fra normative settoriali e diritto comune per quanto concerne i profili di rilevanza della cessione nei confronti del debitore, l'opponibilità della medesima rispetto ai terzi, le obbligazioni e le garanzie accessorie al credito. Di fronte alle norme contenute nel codice civile in materia di notifica della cessione al debitore (art. 1264, comma 1) e di criteri di soluzione dei conflitti (artt. 1265, 2914, n. 2), giudicate eccessivamente formalistiche dalla prevalente dottrina, la l. n. 130 del 1999 (come successivamente modificata e integrata) prevede un diverso meccanismo di opponibilità tendente a svalutare i profili di effettiva conoscenza della circolazione dei singoli rapporti e a valorizzare le esigenze connesse alla movimentazione di un complesso di situazioni creditorie. Sullo sfondo di questo variegato materiale normativo, il saggio si sofferma su un tema scarsamente indagato qual è quello dell'adeguatezza della disciplina della cessione dei crediti quanto alla tutela che assicura al debitore. Dinanzi alla non esaustività della disciplina codicistica in tema di cessione ordinaria, nonché di quelle contenute nelle normative speciali, si approfondisce l'incidenza del trasferimento del credito sulla disciplina del rapporto obbligatorio e, segnatamente, sull'ambito soggettivo di operatività della disposizione dell'art. 119 T.U.B., diretta ad assicurare alla clientela dell'intermediario una informazione adeguata nel corso del rapporto. Prendendo spunto da alcune decisioni dell'ABF concernenti l'obbligo di informazione post-contrattuale nei confronti del debitore ceduto in caso di vicende traslative del credito, lo scritto evidenzia il ruolo di vertice giocato dalla clausola di buona fede oggettiva nell'ambito della normativa di trasparenza bancaria nonché sull'inquadramento dell'art. 119, comma 4, T.U.B., quale regola specifica sotto il profilo della vicinanza della prova. E' dunque alla luce di questi standard e criteri valutativi che deve individuarsi il soggetto responsabile delle comunicazioni alla clientela nelle ipotesi di cessione dei crediti, in sintonia con le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, che prevedono una distinta disciplina a seconda che oggetto della cessione sia il credito oppure il contratto. Ne discende che una corretta ricostruzione e imputazione dei doveri di informazione degli intermediari coinvolti nell'operazione nei confronti della clientela (ovvero del debitore) non può prescindere da una visione dinamica e complessiva della cornice disciplinare in cui l'operazione medesima s'inquadra e dall'analisi del variegato assetto d'interessi ad essa sottostante
2019
Cessione dei crediti e diritto di informazione del debitore ceduto fra disposizioni della Banca d'Italia e orientamenti dell'ABF / Picardi, Lucia. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - LXXXII:2-2019(2019), pp. 203-229.
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