È evidente che occorre individuare un criterio obiettivo, che consenta di elaborare discipline diverse per i diversi beni cd. pubblici. Un criterio valido potrebbe essere quello della loro funzionalizzazione rispetto all’interesse generale. Solo dopo aver individuato categorie di beni omogenei, accomunati dal loro essere strumentali al soddisfacimento dei diritti fondamentali, si potrà stabilire una disciplina efficace rispetto alla tutela degli stessi. A tali parametri si ispira la teoria giuridica dei beni comuni. La nuova impostazione si fonda, innanzitutto su un criterio di distinzione in base al quale i beni non sono presi nella loro oggettività, ma nel loro aspetto funzionale. Tale visione si differenzia da quella codicistica, basata sulla proprietà,che si ritiene inadeguata a soddisfare l’interesse generale, inteso attualmente in una prospettiva universale sotto il profilo territoriale, ed alle generazioni future sotto il profilo temporale. Nella visione proposta, è necessaria l’esclusione dal diritto proprietario privato di un bene essenziale al soddisfacimento dei diritti fondamentali delle persone, è decisivoin un’ottica che si pone tuttavia al di là del rapporto proprietario, anche di tipo pubblicistico, che introduce la nozione di appartenenza collettiva, come istituto che prevede l’inalienabilità assoluta di beni qualificabili come comuni e che, quindi, impedisce la titolarità di una loro proprietà tanto pubblica quanto privata. Tali beni andrebbero sottratti ad un regime proprietario per esseresottoposti ad un regime di appartenenza alla collettività, attuale e futura. In tal senso il regime nuovo viene ad assumere connotati differenti anche rispetto al paradigma della proprietà pubblica, si muove entro una cultura differente da quella dell’appartenenza individuale. In questa direzione si è mossa la Commissione Rodotà che ha disciplinato i beni in base alla loro funzionalità rispetto ai diritti fondamentali della persona. A dieci anni dalle conclusioni dei lavori di quella commissione si può apprezzare quanto lungimiranti fossero gli approdi di quegli studiosi. Dal punto di vista dei fondamenti, la riforma elaborata dalla Commissione si proponeva di operare una inversione concettuale rispetto alle tradizioni giuridiche del passato. Invece del percorso classico che va “dai regimi ai beni”, si procedeva all’inverso, ovvero “dai beni ai regimi”.

Dimensione costituzionale dei beni comuni tra principi, regole e prassi / Briganti, Renato. - In: NOMOS. - ISSN 2279-7238. - 2-2019:(2019), pp. 1-38.

Dimensione costituzionale dei beni comuni tra principi, regole e prassi

Renato Briganti
2019

Abstract

È evidente che occorre individuare un criterio obiettivo, che consenta di elaborare discipline diverse per i diversi beni cd. pubblici. Un criterio valido potrebbe essere quello della loro funzionalizzazione rispetto all’interesse generale. Solo dopo aver individuato categorie di beni omogenei, accomunati dal loro essere strumentali al soddisfacimento dei diritti fondamentali, si potrà stabilire una disciplina efficace rispetto alla tutela degli stessi. A tali parametri si ispira la teoria giuridica dei beni comuni. La nuova impostazione si fonda, innanzitutto su un criterio di distinzione in base al quale i beni non sono presi nella loro oggettività, ma nel loro aspetto funzionale. Tale visione si differenzia da quella codicistica, basata sulla proprietà,che si ritiene inadeguata a soddisfare l’interesse generale, inteso attualmente in una prospettiva universale sotto il profilo territoriale, ed alle generazioni future sotto il profilo temporale. Nella visione proposta, è necessaria l’esclusione dal diritto proprietario privato di un bene essenziale al soddisfacimento dei diritti fondamentali delle persone, è decisivoin un’ottica che si pone tuttavia al di là del rapporto proprietario, anche di tipo pubblicistico, che introduce la nozione di appartenenza collettiva, come istituto che prevede l’inalienabilità assoluta di beni qualificabili come comuni e che, quindi, impedisce la titolarità di una loro proprietà tanto pubblica quanto privata. Tali beni andrebbero sottratti ad un regime proprietario per esseresottoposti ad un regime di appartenenza alla collettività, attuale e futura. In tal senso il regime nuovo viene ad assumere connotati differenti anche rispetto al paradigma della proprietà pubblica, si muove entro una cultura differente da quella dell’appartenenza individuale. In questa direzione si è mossa la Commissione Rodotà che ha disciplinato i beni in base alla loro funzionalità rispetto ai diritti fondamentali della persona. A dieci anni dalle conclusioni dei lavori di quella commissione si può apprezzare quanto lungimiranti fossero gli approdi di quegli studiosi. Dal punto di vista dei fondamenti, la riforma elaborata dalla Commissione si proponeva di operare una inversione concettuale rispetto alle tradizioni giuridiche del passato. Invece del percorso classico che va “dai regimi ai beni”, si procedeva all’inverso, ovvero “dai beni ai regimi”.
2019
Dimensione costituzionale dei beni comuni tra principi, regole e prassi / Briganti, Renato. - In: NOMOS. - ISSN 2279-7238. - 2-2019:(2019), pp. 1-38.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/759329
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