Una ricostruzione dei temi dell’inadempimento e della responsabilità contrattuale che muove dal pensiero di Emilio Betti e che pone in evidenza l’attualità del suo insegnamento a cinquant’anni dalla scomparsa. Dal ruolo assunto dalle nozioni di buona fede e di correttezza nella configurazione della fattispecie dell’inadempimento, alla funzione degli obblighi di protezione, alla critica dell’“apparente antinomia” tra gli artt. 1218 e 1176 c.c. e del concetto di impossibilità soggettiva, all’individuazione dei limiti della diligenza nell’adempimento nei diversi tipi di cooperazione dovuta, alla “relativizzazione” della nozione di impossibilità oggettiva sulla base del concreto rapporto obbligatorio e della sua fonte. Le critiche mosse da Giuseppe Osti nel 1954 appaiono il frutto di una incomprensione del pensiero bettiano, che invece è volto a contestare con decisione il principio della colpa ed a teorizzare un modello oggettivo di imputazione nel campo della responsabilità da inadempimento. Da qui l’individuazione di molteplici elementi di convergenza nel pensiero di Betti, Osti e Mengoni, che poi saranno oggetto di ricezione da parte della migliore giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il superamento della partizione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” induce a prospettare una disciplina unitaria dell’inadempimento che consente di applicare i principi di “vicinanza della prova” e di “presunzione della persistenza del diritto” anche in tema di adempimento inesatto. La ricostruzione dell’inadempimento sulla base del pensiero di questi esimi Autori permette di contestare un recente orientamento della Terza Sezione della Cassazione che, ponendosi in evidente contrasto con i dicta di due fondamentali decisioni delle SS.UU. (n. 13533 del 2001; n. 577 del 2008) e operando un’indebita confusione tra la struttura e la disciplina delle responsabilità contrattuale e delittuale (art. 2043 c.c.), tra inadempimento e colpa, tra causalità “giuridica” e “materiale”, accolla al creditore il rischio della causa ignota anche in tema di responsabilità contrattuale. Tale indirizzo rappresenta un regresso rispetto alla stessa giurisprudenza sulle prestazioni c.d. routinarie e, oltre a violare l’art. 1218 c.c., disattende la riforma della responsabilità sanitaria (l. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausiliare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo anzi al creditore danneggiato un’azione diretta nei riguardi dell’assicuratore del debitore.

LA COOPERAZIONE MANCATA: SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE E IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino; Feola, Maria. - In: COMPARAZIONE E DIRITTO CIVILE. - ISSN 2037-5662. - 2019:(2019), pp. 1-42.

LA COOPERAZIONE MANCATA: SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE E IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO;FEOLA, MARIA
2019

Abstract

Una ricostruzione dei temi dell’inadempimento e della responsabilità contrattuale che muove dal pensiero di Emilio Betti e che pone in evidenza l’attualità del suo insegnamento a cinquant’anni dalla scomparsa. Dal ruolo assunto dalle nozioni di buona fede e di correttezza nella configurazione della fattispecie dell’inadempimento, alla funzione degli obblighi di protezione, alla critica dell’“apparente antinomia” tra gli artt. 1218 e 1176 c.c. e del concetto di impossibilità soggettiva, all’individuazione dei limiti della diligenza nell’adempimento nei diversi tipi di cooperazione dovuta, alla “relativizzazione” della nozione di impossibilità oggettiva sulla base del concreto rapporto obbligatorio e della sua fonte. Le critiche mosse da Giuseppe Osti nel 1954 appaiono il frutto di una incomprensione del pensiero bettiano, che invece è volto a contestare con decisione il principio della colpa ed a teorizzare un modello oggettivo di imputazione nel campo della responsabilità da inadempimento. Da qui l’individuazione di molteplici elementi di convergenza nel pensiero di Betti, Osti e Mengoni, che poi saranno oggetto di ricezione da parte della migliore giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il superamento della partizione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” induce a prospettare una disciplina unitaria dell’inadempimento che consente di applicare i principi di “vicinanza della prova” e di “presunzione della persistenza del diritto” anche in tema di adempimento inesatto. La ricostruzione dell’inadempimento sulla base del pensiero di questi esimi Autori permette di contestare un recente orientamento della Terza Sezione della Cassazione che, ponendosi in evidente contrasto con i dicta di due fondamentali decisioni delle SS.UU. (n. 13533 del 2001; n. 577 del 2008) e operando un’indebita confusione tra la struttura e la disciplina delle responsabilità contrattuale e delittuale (art. 2043 c.c.), tra inadempimento e colpa, tra causalità “giuridica” e “materiale”, accolla al creditore il rischio della causa ignota anche in tema di responsabilità contrattuale. Tale indirizzo rappresenta un regresso rispetto alla stessa giurisprudenza sulle prestazioni c.d. routinarie e, oltre a violare l’art. 1218 c.c., disattende la riforma della responsabilità sanitaria (l. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausiliare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo anzi al creditore danneggiato un’azione diretta nei riguardi dell’assicuratore del debitore.
2019
LA COOPERAZIONE MANCATA: SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE E IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino; Feola, Maria. - In: COMPARAZIONE E DIRITTO CIVILE. - ISSN 2037-5662. - 2019:(2019), pp. 1-42.
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