Il raffronto tra i profili morfologici del pegno codicistico e quelli del pegno non possessorio consente di verificare la coincidenza delle caratteristiche descrittive quali l’accessorietà, tipica della realità, ma anche l’immediatezza, l’assolutezza e l’inerenza al fine di evidenziare che il pegno non possessorio, diversamente dal pegno in generale, ha il carattere della immediatezza in quanto al creditore pignoratizio è accordato il diritto di soddisfarsi direttamente sull’oggetto della garanzia. Rilevato altresì che con l’istituto introdotto dalla l 119 il debitore mantiene la disponibilità del bene, in quanto strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa, si rileva che il carattere dell’assolutezza è fortemente ridimensionato. Quanto ai crediti garantiti la previsione che il pegno possa costituirsi a garanzia di crediti presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, induce a rimeditare sulla questione della validità del pegno omnibus e sul più generale ambito di applicazione dell’art. 1346 c.c. che attiene alla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto.
Il pegno non possessorio quale strumento funzionale all'autotutela satisfattiva del creditore:profili evolutivi.
roberta marino
2018
Abstract
Il raffronto tra i profili morfologici del pegno codicistico e quelli del pegno non possessorio consente di verificare la coincidenza delle caratteristiche descrittive quali l’accessorietà, tipica della realità, ma anche l’immediatezza, l’assolutezza e l’inerenza al fine di evidenziare che il pegno non possessorio, diversamente dal pegno in generale, ha il carattere della immediatezza in quanto al creditore pignoratizio è accordato il diritto di soddisfarsi direttamente sull’oggetto della garanzia. Rilevato altresì che con l’istituto introdotto dalla l 119 il debitore mantiene la disponibilità del bene, in quanto strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa, si rileva che il carattere dell’assolutezza è fortemente ridimensionato. Quanto ai crediti garantiti la previsione che il pegno possa costituirsi a garanzia di crediti presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, induce a rimeditare sulla questione della validità del pegno omnibus e sul più generale ambito di applicazione dell’art. 1346 c.c. che attiene alla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto.File | Dimensione | Formato | |
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