Il saggio affronta la questione se i liquidatori di una società di capitali in crisi abbiano il potere di avviare autonomamente, e quindi a prescindere dall'autorizzazione dell'assemblea dei soci, una procedura volta ad ottenere una soluzione negoziata della crisi. L'Autrice, dopo aver esaminato il rapporto tra l'art. 2487, comma 1, c.c., che assegna ampie competenze ai soci sulla gestione liquidatoria, e l'art. 2489 c.c. che, invece, attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per una proficua liquidazione, afferma la piena competenza di questi ultimi circa la decisione di ricorrere al concordato preventivo nel caso in cui questo rappresenti la soluzione satisfattiva scelta dai liquidatori per il pagamento dei creditori. A supporto di questa ricostruzione viene esaminat l'art. 152 l.f., applicabile anche al concordato preventivo, concernente la legittimazione a presentare la domanda di concordato, ma anche a decidere sulle condizioni della proposta.
Riflessioni sulla gestione liquidatoria di società di capitali in crisi / Serafini, Stefania. - In: GIURISPRUDENZA COMMERCIALE. - ISSN 0390-2269. - Anno XLV:5-2018(2018), pp. 869-891.
Riflessioni sulla gestione liquidatoria di società di capitali in crisi
Stefania Serafini
2018
Abstract
Il saggio affronta la questione se i liquidatori di una società di capitali in crisi abbiano il potere di avviare autonomamente, e quindi a prescindere dall'autorizzazione dell'assemblea dei soci, una procedura volta ad ottenere una soluzione negoziata della crisi. L'Autrice, dopo aver esaminato il rapporto tra l'art. 2487, comma 1, c.c., che assegna ampie competenze ai soci sulla gestione liquidatoria, e l'art. 2489 c.c. che, invece, attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per una proficua liquidazione, afferma la piena competenza di questi ultimi circa la decisione di ricorrere al concordato preventivo nel caso in cui questo rappresenti la soluzione satisfattiva scelta dai liquidatori per il pagamento dei creditori. A supporto di questa ricostruzione viene esaminat l'art. 152 l.f., applicabile anche al concordato preventivo, concernente la legittimazione a presentare la domanda di concordato, ma anche a decidere sulle condizioni della proposta.File | Dimensione | Formato | |
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