Il tax ruling è considerato, in termini generali, uno strumento che consente al contribuente di richiedere all'Amministrazione finanziaria una valutazione anticipata sulla disciplina tributaria concretamente applicabile ad un fatto, atto o negozio che lo riguarda, ovvero ad un insieme di operazioni rilevanti sul piano economico e aziendale che intende porre in essere, conoscendone in tal modo, dapprima, il giudizio dell’Amministrazione stessa ed evitando, successivamente, eventuali conseguenze sfavorevoli derivanti da un comportamento rischioso. Le considerazioni che accompagnano il presente contributo e che, in qualche modo, sollecitano una riflessione più generale sugli effetti strettamente associati alla legittima applicabilità dello scambio dei tax ruling nel nostro ordinamento, a mente di quanto disposto dal d.lgs.15 marzo 2017, n. 32 che ha recepito la normativa europea sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi in materia di prezzi di trasferimento , sono originate dalla necessità di delimitare, ove possibile, l’area di applicabilità degli anzidetti istituti in riferimento a quanto contemplato dall’art. 31- ter del D.P.R n. 600/1973, nuova disposizione quest’ultima, inserita nel predetto D.P.R, ad opera dell’ art.1 del D. Lgs. n. 147/2015 (ovvero Decreto Internazionalizzazione).
Decisioni anticipate in materia fiscale, lo scambio dei ruling in Italia: nuove regole e possibili strategie / Strianese, Loredana. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE. - ISSN 1594-199X. - 1(2018), pp. 123-178.
Decisioni anticipate in materia fiscale, lo scambio dei ruling in Italia: nuove regole e possibili strategie
Loredana Strianese
2018
Abstract
Il tax ruling è considerato, in termini generali, uno strumento che consente al contribuente di richiedere all'Amministrazione finanziaria una valutazione anticipata sulla disciplina tributaria concretamente applicabile ad un fatto, atto o negozio che lo riguarda, ovvero ad un insieme di operazioni rilevanti sul piano economico e aziendale che intende porre in essere, conoscendone in tal modo, dapprima, il giudizio dell’Amministrazione stessa ed evitando, successivamente, eventuali conseguenze sfavorevoli derivanti da un comportamento rischioso. Le considerazioni che accompagnano il presente contributo e che, in qualche modo, sollecitano una riflessione più generale sugli effetti strettamente associati alla legittima applicabilità dello scambio dei tax ruling nel nostro ordinamento, a mente di quanto disposto dal d.lgs.15 marzo 2017, n. 32 che ha recepito la normativa europea sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi in materia di prezzi di trasferimento , sono originate dalla necessità di delimitare, ove possibile, l’area di applicabilità degli anzidetti istituti in riferimento a quanto contemplato dall’art. 31- ter del D.P.R n. 600/1973, nuova disposizione quest’ultima, inserita nel predetto D.P.R, ad opera dell’ art.1 del D. Lgs. n. 147/2015 (ovvero Decreto Internazionalizzazione).File | Dimensione | Formato | |
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