I recenti approdi del dialogo delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenze Troise, Dasgupta, Patalano) con la Corte europea dei diritti dell’Uomo, le opposte osservazioni delle Sezioni semplici, l’integrazione nell’art. 603 c.p.p. del comma 3 bis c.p.p. ad opera del legislatore Orlando hanno restaurato il giudizio di appello proponendo itinerari sistemici, che, se sotto il profilo politico, appaiono coerenti ai mutamenti delle categorie del diritto dovuti al «susseguirsi di epoche, tradizioni, culture, politiche, dinamiche istituzionali, trasgressioni deontiche e profonde trasformazioni», nonché alla rilevanza riconosciuta al diritto giurisprudenziale di dare risposte alle esigenze della socialità del diritto; sotto quello sistematico, invece, si rivelano instabili, metodologicamente viziati, in cortocircuito rispetto al rapporto tra procedura (= l’avamposto delle garanzie della persona, delle situazioni giuridiche soggettive protette) e processo (= luogo dove le regole realizzano i rapporti tra diritti e poteri e tra oneri e facoltà) , tra principi e regole.
ESCLUSIVITA' DELLA FUNZIONE E POTERI PROBATORI OBBLIGATI DEL GIUDICE D'APPELLO / Falato, Fabiana. - In: LA GIUSTIZIA PENALE. - ISSN 1971-4998. - VII(2018), pp. 398-429.
ESCLUSIVITA' DELLA FUNZIONE E POTERI PROBATORI OBBLIGATI DEL GIUDICE D'APPELLO
FABIANA FALATO
2018
Abstract
I recenti approdi del dialogo delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenze Troise, Dasgupta, Patalano) con la Corte europea dei diritti dell’Uomo, le opposte osservazioni delle Sezioni semplici, l’integrazione nell’art. 603 c.p.p. del comma 3 bis c.p.p. ad opera del legislatore Orlando hanno restaurato il giudizio di appello proponendo itinerari sistemici, che, se sotto il profilo politico, appaiono coerenti ai mutamenti delle categorie del diritto dovuti al «susseguirsi di epoche, tradizioni, culture, politiche, dinamiche istituzionali, trasgressioni deontiche e profonde trasformazioni», nonché alla rilevanza riconosciuta al diritto giurisprudenziale di dare risposte alle esigenze della socialità del diritto; sotto quello sistematico, invece, si rivelano instabili, metodologicamente viziati, in cortocircuito rispetto al rapporto tra procedura (= l’avamposto delle garanzie della persona, delle situazioni giuridiche soggettive protette) e processo (= luogo dove le regole realizzano i rapporti tra diritti e poteri e tra oneri e facoltà) , tra principi e regole.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.