La pari responsabilità dei genitori nella cura dei figli passa anche attraverso il congedo obbligatorio di paternità quale «diritto individuale e non trasferibile» a favore del «padre lavoratore», subordinato od autonomo che sia. Sulla base di tale premessa, l’A. esamina la disciplina comunitaria e nazionale in materia di pari opportunità e di congedi per nascita di un figlio al fine di segnalarne da un lato, la significativa evoluzione e la tendenza – sempre più marcata ed avallata anche dalla giurisprudenza della Corte cost. – a seguire l’obiettivo della effettiva eguaglianza sostanziale tra i sessi per promuovere una maggiore e più equilibrata partecipazione di donne ed uomini alla vita familiare e professionale; dall’altro lato, la permanenza nella disciplina interna non solo di lacune ma soprattutto di contraddizioni rispetto alla tendenza appena accennata, in quanto – nonostante le diverse innovazioni introdotte – gli istituti a protezione della maternità soffrono tuttora dell’impostazione tradizionale che privilegia la madre per le funzioni di cura della famiglia. Seguono notazioni critiche sul congedo obbligatorio di paternità introdotto con la l. n. 92/2012 il quale, sebbene innovativo per il nostro ordinamento, resta una misura piuttosto contenuta rispetto all’obiettivo della parità sostanziale dei diritti fra lavoratori di ambo i sessi e per ciò stesso poco funzionale alla «condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia».

Sul congedo di paternità: orientamenti e prospettive / Lorea, Carmelinda. - In: DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO. - ISSN 1590-4911. - 1-2(2012), pp. 265-294.

Sul congedo di paternità: orientamenti e prospettive

Linda Lorea
2012

Abstract

La pari responsabilità dei genitori nella cura dei figli passa anche attraverso il congedo obbligatorio di paternità quale «diritto individuale e non trasferibile» a favore del «padre lavoratore», subordinato od autonomo che sia. Sulla base di tale premessa, l’A. esamina la disciplina comunitaria e nazionale in materia di pari opportunità e di congedi per nascita di un figlio al fine di segnalarne da un lato, la significativa evoluzione e la tendenza – sempre più marcata ed avallata anche dalla giurisprudenza della Corte cost. – a seguire l’obiettivo della effettiva eguaglianza sostanziale tra i sessi per promuovere una maggiore e più equilibrata partecipazione di donne ed uomini alla vita familiare e professionale; dall’altro lato, la permanenza nella disciplina interna non solo di lacune ma soprattutto di contraddizioni rispetto alla tendenza appena accennata, in quanto – nonostante le diverse innovazioni introdotte – gli istituti a protezione della maternità soffrono tuttora dell’impostazione tradizionale che privilegia la madre per le funzioni di cura della famiglia. Seguono notazioni critiche sul congedo obbligatorio di paternità introdotto con la l. n. 92/2012 il quale, sebbene innovativo per il nostro ordinamento, resta una misura piuttosto contenuta rispetto all’obiettivo della parità sostanziale dei diritti fra lavoratori di ambo i sessi e per ciò stesso poco funzionale alla «condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia».
2012
Sul congedo di paternità: orientamenti e prospettive / Lorea, Carmelinda. - In: DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO. - ISSN 1590-4911. - 1-2(2012), pp. 265-294.
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