L’iter normativo per l’approvazione della direttiva n. 2004/25/CE è stato molto lungo ed irto di difficoltà, a causa della complessità della materia e soprattutto delle divergenti posizioni degli Stati membri in materia. Obiettivo principale della direttiva è quello di accrescere la competitività e accelerare la circolazione del controllo delle società quotate sui mercati azionari dell’Unione Europea, creando uguali prospettive di successo dell’OPA in tutti gli Stati membri. Ne discende, pertanto, l’opportunità di una scelta di public policy tesa a promuovere le OPA come strumento di ristrutturazione delle società europee e di miglioramento dell’efficienza dei mercati di capitali. I punti nodali della Direttiva e sui quali si è sviluppata la più accesa opposizione sono rappresentati dalla cd. Neutrality rule (nota anche come Passivity rule) relativa ai doveri di astensione dell’organo amministrativo (art. 9 della Direttiva) e dalla cd. Breakthrough rule relativa alla neutralizzazione automatica delle misure difensive (art. 11 della Direttiva). Tutte le misure in esame sono finalizzate a tutelare il diritto degli azionisti di decidere sull’offerta, liberandoli dai vincoli statutari o contrattuali che impediscono il voto o il trasferimento dei titoli stessi e garantiscono che l’offerente possa esercitare i diritti di controllo nella prima assemblea successiva all’esito positivo dell’offerta. Norme di questo tipo già esistono in alcuni Paesi membri. Tuttavia, l'art. 12 concede, infatti, ai Paesi membri la facoltà di non esigere che le società con sede nel loro territorio applichino le norme contenute nell’art. 9, paragrafi 2 e 3 (principio di neutralità) e/o quelle sancite dall’art. 11 della direttiva (regola di neutralizzazione). Resta salva, tuttavia, la facoltà delle società con sede nello Stato in cui è prevista tale eventuale riserva di applicare gli articoli in esame Si ritiene auspicabile, alla luce della progressiva integrazione del diritto societario e dei mercati finanziari all’interno del mercato unico, si arrivi alla modifica di un siffatto regime opzionale, il quale, senza alcun dubbio, mina alla base ogni certezza giuridica e trasparenza relativa ai risultati attesi di un’OPA, tradendo, sia pure in parte, le aspettative riposte nella Direttiva.
La direttiva europea in materia di Opa: profili generali e aspetti comparatistici / Scipione, Luigi. - In: RIVISTA DI DIRITTO DELL'IMPRESA. - ISSN 1593-9502. - 1(2005), pp. 163-198.
La direttiva europea in materia di Opa: profili generali e aspetti comparatistici
Scipione Luigi
2005
Abstract
L’iter normativo per l’approvazione della direttiva n. 2004/25/CE è stato molto lungo ed irto di difficoltà, a causa della complessità della materia e soprattutto delle divergenti posizioni degli Stati membri in materia. Obiettivo principale della direttiva è quello di accrescere la competitività e accelerare la circolazione del controllo delle società quotate sui mercati azionari dell’Unione Europea, creando uguali prospettive di successo dell’OPA in tutti gli Stati membri. Ne discende, pertanto, l’opportunità di una scelta di public policy tesa a promuovere le OPA come strumento di ristrutturazione delle società europee e di miglioramento dell’efficienza dei mercati di capitali. I punti nodali della Direttiva e sui quali si è sviluppata la più accesa opposizione sono rappresentati dalla cd. Neutrality rule (nota anche come Passivity rule) relativa ai doveri di astensione dell’organo amministrativo (art. 9 della Direttiva) e dalla cd. Breakthrough rule relativa alla neutralizzazione automatica delle misure difensive (art. 11 della Direttiva). Tutte le misure in esame sono finalizzate a tutelare il diritto degli azionisti di decidere sull’offerta, liberandoli dai vincoli statutari o contrattuali che impediscono il voto o il trasferimento dei titoli stessi e garantiscono che l’offerente possa esercitare i diritti di controllo nella prima assemblea successiva all’esito positivo dell’offerta. Norme di questo tipo già esistono in alcuni Paesi membri. Tuttavia, l'art. 12 concede, infatti, ai Paesi membri la facoltà di non esigere che le società con sede nel loro territorio applichino le norme contenute nell’art. 9, paragrafi 2 e 3 (principio di neutralità) e/o quelle sancite dall’art. 11 della direttiva (regola di neutralizzazione). Resta salva, tuttavia, la facoltà delle società con sede nello Stato in cui è prevista tale eventuale riserva di applicare gli articoli in esame Si ritiene auspicabile, alla luce della progressiva integrazione del diritto societario e dei mercati finanziari all’interno del mercato unico, si arrivi alla modifica di un siffatto regime opzionale, il quale, senza alcun dubbio, mina alla base ogni certezza giuridica e trasparenza relativa ai risultati attesi di un’OPA, tradendo, sia pure in parte, le aspettative riposte nella Direttiva.| File | Dimensione | Formato | |
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