In virtù dell’ampio richiamo operato ai sensi dell’art. 10, comma 3, Tub le banche possono esercitare direttamente tutti i servizi di investimento in quanto attività finanziarie. Vero è che nell’art. 10 Tub non è contenuto un esplicito riferimento all’attività di intermediazione finanziaria. È di tutta evidenza, però, che l’espressione “attività finanziaria” comprenda anche quella concernente la prestazione dei servizi di investimento che della prima costituisce una modalità di attuazione. Per giunta, con riferimento precipuo all’autorizzazione alle banche ex comma 4, art. 19 Tuf, occorre rilevare che la ratio legis sottostante l’attribuzione di tale competenza alla Banca d’Italia, vada individuata nella stretta correlazione tra requisiti occorrenti per svolgere attività bancaria in senso tecnico e requisiti di affidabile ingresso dell'ente creditizio nel settore delle attività di intermediazione mobiliare. Ciò nonostante, risulta ancora non del tutto chiaro il motivo in base al quale si è ritenuto di ripartire le competenze autorizzatorie tra due distinti organi di vigilanza.
Servizi di investimento e banche. Il regime delle autorizzazioni alla luce della MiFID / Scipione, Luigi. - In: INNOVAZIONE E DIRITTO. - ISSN 1825-9871. - 3(2009), pp. 69-87.
Servizi di investimento e banche. Il regime delle autorizzazioni alla luce della MiFID
SCIPIONE, Luigi
2009
Abstract
In virtù dell’ampio richiamo operato ai sensi dell’art. 10, comma 3, Tub le banche possono esercitare direttamente tutti i servizi di investimento in quanto attività finanziarie. Vero è che nell’art. 10 Tub non è contenuto un esplicito riferimento all’attività di intermediazione finanziaria. È di tutta evidenza, però, che l’espressione “attività finanziaria” comprenda anche quella concernente la prestazione dei servizi di investimento che della prima costituisce una modalità di attuazione. Per giunta, con riferimento precipuo all’autorizzazione alle banche ex comma 4, art. 19 Tuf, occorre rilevare che la ratio legis sottostante l’attribuzione di tale competenza alla Banca d’Italia, vada individuata nella stretta correlazione tra requisiti occorrenti per svolgere attività bancaria in senso tecnico e requisiti di affidabile ingresso dell'ente creditizio nel settore delle attività di intermediazione mobiliare. Ciò nonostante, risulta ancora non del tutto chiaro il motivo in base al quale si è ritenuto di ripartire le competenze autorizzatorie tra due distinti organi di vigilanza.File | Dimensione | Formato | |
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