In virtù dell’ampio richiamo operato ai sensi dell’art. 10, comma 3, Tub le banche possono esercitare direttamente tutti i servizi di investimento in quanto attività finanziarie. Vero è che nell’art. 10 Tub non è contenuto un esplicito riferimento all’attività di intermediazione finanziaria. È di tutta evidenza, però, che l’espressione “attività finanziaria” comprenda anche quella concernente la prestazione dei servizi di investimento che della prima costituisce una modalità di attuazione. Per giunta, con riferimento precipuo all’autorizzazione alle banche ex comma 4, art. 19 Tuf, occorre rilevare che la ratio legis sottostante l’attribuzione di tale competenza alla Banca d’Italia, vada individuata nella stretta correlazione tra requisiti occorrenti per svolgere attività bancaria in senso tecnico e requisiti di affidabile ingresso dell'ente creditizio nel settore delle attività di intermediazione mobiliare. Ciò nonostante, risulta ancora non del tutto chiaro il motivo in base al quale si è ritenuto di ripartire le competenze autorizzatorie tra due distinti organi di vigilanza.
Il golden power tra interessi nazionali e vincoli europei. I rilievi della Commissione europea sull’OPS UniCredit–Banco BPM / Scipione, Luigi. - In: INNOVAZIONE E DIRITTO. - ISSN 1825-9871. - 3(2025), pp. 69-87.
Il golden power tra interessi nazionali e vincoli europei. I rilievi della Commissione europea sull’OPS UniCredit–Banco BPM
SCIPIONE, Luigi
2025
Abstract
In virtù dell’ampio richiamo operato ai sensi dell’art. 10, comma 3, Tub le banche possono esercitare direttamente tutti i servizi di investimento in quanto attività finanziarie. Vero è che nell’art. 10 Tub non è contenuto un esplicito riferimento all’attività di intermediazione finanziaria. È di tutta evidenza, però, che l’espressione “attività finanziaria” comprenda anche quella concernente la prestazione dei servizi di investimento che della prima costituisce una modalità di attuazione. Per giunta, con riferimento precipuo all’autorizzazione alle banche ex comma 4, art. 19 Tuf, occorre rilevare che la ratio legis sottostante l’attribuzione di tale competenza alla Banca d’Italia, vada individuata nella stretta correlazione tra requisiti occorrenti per svolgere attività bancaria in senso tecnico e requisiti di affidabile ingresso dell'ente creditizio nel settore delle attività di intermediazione mobiliare. Ciò nonostante, risulta ancora non del tutto chiaro il motivo in base al quale si è ritenuto di ripartire le competenze autorizzatorie tra due distinti organi di vigilanza.| File | Dimensione | Formato | |
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