L’inquadramento dommatico e la funzione politico-criminale delle condizioni obiettive di punibilità registrano, da sempre, una grande divergenza di opinioni dottrinali e giurisprudenziali. Le questioni sollevate, e non risolte, con l’introduzione nel codice penale del 1930 di una norma di parte generale – l’art. 44 c.p. – dedicata al controverso istituto, si sono ulteriormente complicate con l’avvento della Costituzione repubblicana. Sebbene la successiva giurisprudenza costituzionale abbia fortemente inciso in materia, esse non possono dirsi definitivamente ed univocamente chiarite. Il problema della collocazione dommatica delle condizioni obiettive di punibilità rispetto alla struttura del reato involge la tematica dei rapporti tra punibilità e reato, per poi trovare espressione nell’interrogativo circa la possibilità di distinguere le condizioni ex art. 44 c.p. dagli elementi costitutivi del fatto, con quel che segue in ordine alla legittimità o meno del peculiare regime d’imputazione per esse previsto. Nonostante gli sforzi interpretativi profusi per contenere o eliminare, almeno nella sede applicativa, i motivi di contrasto tra l’istituto in questione e i sopravvenuti principi costituzionali, questi continuano a manifestarsi, perché insiti nella funzione e nelle caratteristiche ad esso impresse nel contesto originario. Non basta disconoscere, in vario modo, l’applicabilità dell’art. 44 c.p. ad eventi condizionali di contenuto offensivo, ma occorre intervenire per attuare una riforma che elimini la discrasia tuttora riconoscibile tra l’istituto, così come concepito nel codice Rocco, e la Legge fondamentale. Quale futuro, allora, per le condizioni obiettive di punibilità? Una consapevole riflessione de lege ferenda, che tenga conto criticamente delle scelte formulate nei principali laboratori istituzionali della riforma del codice penale, induce a metterne in discussione lo stesso concetto.
Contributo ad uno studio sulle condizioni obiettive di punibilità. Profili di teoria generale del reato / Masarone, V.. - (2018), pp. 1-192.
Contributo ad uno studio sulle condizioni obiettive di punibilità. Profili di teoria generale del reato
V. Masarone
2018
Abstract
L’inquadramento dommatico e la funzione politico-criminale delle condizioni obiettive di punibilità registrano, da sempre, una grande divergenza di opinioni dottrinali e giurisprudenziali. Le questioni sollevate, e non risolte, con l’introduzione nel codice penale del 1930 di una norma di parte generale – l’art. 44 c.p. – dedicata al controverso istituto, si sono ulteriormente complicate con l’avvento della Costituzione repubblicana. Sebbene la successiva giurisprudenza costituzionale abbia fortemente inciso in materia, esse non possono dirsi definitivamente ed univocamente chiarite. Il problema della collocazione dommatica delle condizioni obiettive di punibilità rispetto alla struttura del reato involge la tematica dei rapporti tra punibilità e reato, per poi trovare espressione nell’interrogativo circa la possibilità di distinguere le condizioni ex art. 44 c.p. dagli elementi costitutivi del fatto, con quel che segue in ordine alla legittimità o meno del peculiare regime d’imputazione per esse previsto. Nonostante gli sforzi interpretativi profusi per contenere o eliminare, almeno nella sede applicativa, i motivi di contrasto tra l’istituto in questione e i sopravvenuti principi costituzionali, questi continuano a manifestarsi, perché insiti nella funzione e nelle caratteristiche ad esso impresse nel contesto originario. Non basta disconoscere, in vario modo, l’applicabilità dell’art. 44 c.p. ad eventi condizionali di contenuto offensivo, ma occorre intervenire per attuare una riforma che elimini la discrasia tuttora riconoscibile tra l’istituto, così come concepito nel codice Rocco, e la Legge fondamentale. Quale futuro, allora, per le condizioni obiettive di punibilità? Una consapevole riflessione de lege ferenda, che tenga conto criticamente delle scelte formulate nei principali laboratori istituzionali della riforma del codice penale, induce a metterne in discussione lo stesso concetto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.