Il saggio prende le mosse dalla disamina della sentenza n. 193 del 2015, con cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità della legge elettorale della Regione Lombardia n. 17 del 2012. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità riguardante l’articolo 1, comma 24, della legge lombarda. che disciplina l’attribuzione del premio di maggioranza, e non fondata la questione avente ad oggetto la soglia di sbarramento, così come prevista dall’articolo 1, comma 30, lett. d). Questa decisione, seppur con talune specificità, si inserisce in quel complesso filone giurisprudenziale dedicato alla materia elettorale e inaugurato dalla Corte con la “storica” sentenza n. 1 del 2014. Il saggio mette in luce come la Corte utilizzi una diversa considerazione del canone della rilevanza, non solo a seconda delle tipologie di questioni che vengono sollevate ma anche in relazione alla diversa “fase processuale” di impiego, sulla base del doppio binomio rilevanza - incidentalità e rilevanza - esame del merito. Nel primo caso, che ovviamente coinvolge il tema più generale della corretta instaurazione del giudizio in via incidentale, la pregiudizialità pare rivelarsi imperfetta e il giudizio principale quale mero espediente per adire la Corte. Nel secondo caso, allorché la rilevanza è immediatamente funzionale all’esame del merito della questione, il controllo della Corte si rivela più rigido, affinché si conservi il carattere della concretezza del giudizio.
Rilevanza ad assetto variabile: in margine alla sentenza n. 193 del 2015 della Corte costituzionale / Troisi, Michela. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - n. 15/2016(2016), pp. 1-23.
Rilevanza ad assetto variabile: in margine alla sentenza n. 193 del 2015 della Corte costituzionale
Michela Troisi
2016
Abstract
Il saggio prende le mosse dalla disamina della sentenza n. 193 del 2015, con cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità della legge elettorale della Regione Lombardia n. 17 del 2012. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità riguardante l’articolo 1, comma 24, della legge lombarda. che disciplina l’attribuzione del premio di maggioranza, e non fondata la questione avente ad oggetto la soglia di sbarramento, così come prevista dall’articolo 1, comma 30, lett. d). Questa decisione, seppur con talune specificità, si inserisce in quel complesso filone giurisprudenziale dedicato alla materia elettorale e inaugurato dalla Corte con la “storica” sentenza n. 1 del 2014. Il saggio mette in luce come la Corte utilizzi una diversa considerazione del canone della rilevanza, non solo a seconda delle tipologie di questioni che vengono sollevate ma anche in relazione alla diversa “fase processuale” di impiego, sulla base del doppio binomio rilevanza - incidentalità e rilevanza - esame del merito. Nel primo caso, che ovviamente coinvolge il tema più generale della corretta instaurazione del giudizio in via incidentale, la pregiudizialità pare rivelarsi imperfetta e il giudizio principale quale mero espediente per adire la Corte. Nel secondo caso, allorché la rilevanza è immediatamente funzionale all’esame del merito della questione, il controllo della Corte si rivela più rigido, affinché si conservi il carattere della concretezza del giudizio.File | Dimensione | Formato | |
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