Il volume si occupa del rapporto tra la regula iuris sull’intrasmissibilità passiva della poena, poena ad heredes non transeat, e la ratio ‘poena constituitur in emendationem hominum’, che – secondo quanto si legge in D. 48.19.20 (Paul. 18 ad Plaut.) – vi sarebbe sottesa. Quest’ultima costituisce l’unica espressione generale della finalità emendativa della sanzione in ambito giurisprudenziale pervenutaci, pur avendo un’importante tradizione filosofica alle spalle, specialmente negli ambienti platonici e neoplatonici. L’a., muovendo dalla considerazione del contesto di provenienza della regula, ne segue il percorso e i mutamenti fino alla sua inclusione nel titolo De poenis dei Digesta giustinianei. Il divieto, di matrice giurisprudenziale, di ‘ereditare’ una pena avrebbe, infatti, riguardato originariamente le actiones poenales del processo privato, ma sarebbe stato poi riletto e tramandato a noi in chiave criminale. – Premessa; – Cap. I. D. 48.19.20 (Paul. 18 ad Plaut.): 1. D. 48.19.20; 1.1. Plauzio; 1.2. I commenti all’opera di Plauzio; 2. L’analisi testuale; 2.1. Poenam constituere; 2.2. Ius commenticium; 2.3. Per un’ipotesi di ‘stratificazione’ di D. 48.19.20; – Cap. II. Regula e ratio: 1. Poena ad heredes non transeat; 2. La ratio della regula iuris; 3. La funzione emendativa della pena in Seneca e Gellio; 4. La funzione emendativa della pena: il pensiero giuridico romano e la legislazione tardoimperiale; 5. Poenae con funzione emendativa; 6. Una ratio criminale per una regula del processo privato?; Osservazioni conclusive. – Indice delle fonti. – Indice degli autori citati.
Poena constituitur in emendationem hominum. Alle origini di una riflessione giurisprudenziale sulla pena / Manni, Alessandro. - (2017).
Poena constituitur in emendationem hominum. Alle origini di una riflessione giurisprudenziale sulla pena
MANNI, Alessandro
2017
Abstract
Il volume si occupa del rapporto tra la regula iuris sull’intrasmissibilità passiva della poena, poena ad heredes non transeat, e la ratio ‘poena constituitur in emendationem hominum’, che – secondo quanto si legge in D. 48.19.20 (Paul. 18 ad Plaut.) – vi sarebbe sottesa. Quest’ultima costituisce l’unica espressione generale della finalità emendativa della sanzione in ambito giurisprudenziale pervenutaci, pur avendo un’importante tradizione filosofica alle spalle, specialmente negli ambienti platonici e neoplatonici. L’a., muovendo dalla considerazione del contesto di provenienza della regula, ne segue il percorso e i mutamenti fino alla sua inclusione nel titolo De poenis dei Digesta giustinianei. Il divieto, di matrice giurisprudenziale, di ‘ereditare’ una pena avrebbe, infatti, riguardato originariamente le actiones poenales del processo privato, ma sarebbe stato poi riletto e tramandato a noi in chiave criminale. – Premessa; – Cap. I. D. 48.19.20 (Paul. 18 ad Plaut.): 1. D. 48.19.20; 1.1. Plauzio; 1.2. I commenti all’opera di Plauzio; 2. L’analisi testuale; 2.1. Poenam constituere; 2.2. Ius commenticium; 2.3. Per un’ipotesi di ‘stratificazione’ di D. 48.19.20; – Cap. II. Regula e ratio: 1. Poena ad heredes non transeat; 2. La ratio della regula iuris; 3. La funzione emendativa della pena in Seneca e Gellio; 4. La funzione emendativa della pena: il pensiero giuridico romano e la legislazione tardoimperiale; 5. Poenae con funzione emendativa; 6. Una ratio criminale per una regula del processo privato?; Osservazioni conclusive. – Indice delle fonti. – Indice degli autori citati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.