Il contributo analizza preliminarmente la riforma delle società a partecipazione pubbliche introdotto con d lgs.175/2016. L'attenzione è incentrata sulle modalità di gestione dei servizi pubblici, ed in particolare del servizio idrico, ponendo l'accento sul delicato equilibrio intercorrente tra la gestione pubblica e privata dei servizi. Si evidenzia come attraverso una lettura costituzionalmente orientata in forza del principio della libertà di definizione, della cd. preemption, dell’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali, ma soprattutto dell’art. 106, par. 2 TFUE, gli enti locali, ancorché in dissonanza con il quadro normativo interno, sulla base di solidi fondamenti giuridici di derivazione “europea”, potrebbero affidare alle aziende speciali (risparmiate dal testo unico sulle partecipate) ed in via subordinata alle società pubbliche , la gestione di servizi di interesse economicogenerale, anche di quelli a rete. E ciò, anche nella considerazione, come si è detto, che l’attributo dell’economicità, di cui ai SIEG, non è da intendersi quale necessario orientamento al profitto (rectius remunerazione del capitale investito), ma piuttosto quale gestione informata al metodo economico ed alla copertura dei costi.
La riforma delle società pubbliche e dei servizi di interesse economico generale: letture incrociate / Lucarelli, Alberto. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - 21(2016).
La riforma delle società pubbliche e dei servizi di interesse economico generale: letture incrociate
LUCARELLI, ALBERTO
2016
Abstract
Il contributo analizza preliminarmente la riforma delle società a partecipazione pubbliche introdotto con d lgs.175/2016. L'attenzione è incentrata sulle modalità di gestione dei servizi pubblici, ed in particolare del servizio idrico, ponendo l'accento sul delicato equilibrio intercorrente tra la gestione pubblica e privata dei servizi. Si evidenzia come attraverso una lettura costituzionalmente orientata in forza del principio della libertà di definizione, della cd. preemption, dell’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali, ma soprattutto dell’art. 106, par. 2 TFUE, gli enti locali, ancorché in dissonanza con il quadro normativo interno, sulla base di solidi fondamenti giuridici di derivazione “europea”, potrebbero affidare alle aziende speciali (risparmiate dal testo unico sulle partecipate) ed in via subordinata alle società pubbliche , la gestione di servizi di interesse economicogenerale, anche di quelli a rete. E ciò, anche nella considerazione, come si è detto, che l’attributo dell’economicità, di cui ai SIEG, non è da intendersi quale necessario orientamento al profitto (rectius remunerazione del capitale investito), ma piuttosto quale gestione informata al metodo economico ed alla copertura dei costi.File | Dimensione | Formato | |
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