Il passo gaiano contenuto in Inst. 3.146 riveste un ruolo fondamentale nel panorama delle fonti giuridiche romane ai fini dello studio dei contractus fornendo importanti spunti di riflessione sulla condizione dei gladiatores, che qui assume particolare rilievo in merito alla qualificazione della fattispecie contrattuale descritta nella fonte. Il giurista, infatti, individua nella traditio gladiatorum i tratti caratteristici della locazione e della vendita, teorizzando il passaggio dall’una all’altra in relazione all’esito dei combattimenti. Tale passaggio non avviene per libera scelta dell’utilizzatore, in quanto questi resta vincolato esclusivamente dal verificarsi o meno dell’evento dedotto in condizione e cioè l’infortunio dei gladiatori, un elemento fattuale dipendente solo dal caso e dalla cui valutazione si determinano gli elementi per la individuazione di una configurazione distinta dell’identità dei due contratti di compravendita e locazione. In particolare, nella circostanza analizzata dal passo gaiano, in cui si tenta di distinguere tra locazione e compravendita, inizialmente si configura un’ipotesi di locazione dalla quale è l’esito dei combattimenti a determinare il passaggio alla vendita. In particolare il contratto in oggetto sarebbe una locatio conductio di gladiatori contro una mercede di venti per ciascuno, se questi rimanevano integri, oppure una emptio venditio di gladiatori al prezzo di mille ciascuno, se questi erano occisi o debilitati. Ma non è dato sapere prima, quali e quanti gladiatori sarebbero rimasti integri o meno, per quali e quanti gladiatori si sarebbe dovuto pagare il corrispettivo di venti o di mille ed, infine, per quali e quanti sarebbero valse ab initio le regole della locazione e non quelle della vendita. Gaio, pertanto, nell’attribuire rilevanza all’evento dedotto in condizione e cioè l’infortunio dei gladiatori, tenta di qualificare ex post in termini di contractus consensuale tipico, una semplice ipotesi di do ut des in cui la controprestazione, essendo corrispettiva rispetto alla prestazione dei gladiatores e dipendendo dall’esito del combattimento, avrebbe fatto necessariamente variare la qualifica del negozio. La fonte, tuttavia, può offrire ulteriori e alternativi spunti di riflessione anche in considerazione del fatto che si è teorizzata la possibilità di individuare nel caso trattato un contratto misto e una embrionale forma di leasing. È stata, infatti, contestata la lettura sopra descritta della soluzione giuridica del caso fornita da Gaio, in quanto si è anche sostenuto che la natura del contratto non va stabilita alla conclusione del combattimento e, quindi, al momento in cui si valuta l’esito dello stesso sull’integrità dei gladiatori, ma al momento del consensus in idem placitum. In conseguenza nemmeno la condicio apposta al contratto, varierebbe la situazione visto che essa non avendo incisività sulla struttura essenziale del negozio, ne precisa solo la circostanza futura ed incerta subordinatamente alla quale gli effetti negoziali si produrranno.

I gladiatori ed il loro regime giuridico: traditio gladiatorum / Carro, Valeria. - (2019), pp. 513-537. (Intervento presentato al convegno Mestieri e professioni nella tarda antichità tenutosi a Spello nel giugno 2017).

I gladiatori ed il loro regime giuridico: traditio gladiatorum

CARRO, VALERIA
2019

Abstract

Il passo gaiano contenuto in Inst. 3.146 riveste un ruolo fondamentale nel panorama delle fonti giuridiche romane ai fini dello studio dei contractus fornendo importanti spunti di riflessione sulla condizione dei gladiatores, che qui assume particolare rilievo in merito alla qualificazione della fattispecie contrattuale descritta nella fonte. Il giurista, infatti, individua nella traditio gladiatorum i tratti caratteristici della locazione e della vendita, teorizzando il passaggio dall’una all’altra in relazione all’esito dei combattimenti. Tale passaggio non avviene per libera scelta dell’utilizzatore, in quanto questi resta vincolato esclusivamente dal verificarsi o meno dell’evento dedotto in condizione e cioè l’infortunio dei gladiatori, un elemento fattuale dipendente solo dal caso e dalla cui valutazione si determinano gli elementi per la individuazione di una configurazione distinta dell’identità dei due contratti di compravendita e locazione. In particolare, nella circostanza analizzata dal passo gaiano, in cui si tenta di distinguere tra locazione e compravendita, inizialmente si configura un’ipotesi di locazione dalla quale è l’esito dei combattimenti a determinare il passaggio alla vendita. In particolare il contratto in oggetto sarebbe una locatio conductio di gladiatori contro una mercede di venti per ciascuno, se questi rimanevano integri, oppure una emptio venditio di gladiatori al prezzo di mille ciascuno, se questi erano occisi o debilitati. Ma non è dato sapere prima, quali e quanti gladiatori sarebbero rimasti integri o meno, per quali e quanti gladiatori si sarebbe dovuto pagare il corrispettivo di venti o di mille ed, infine, per quali e quanti sarebbero valse ab initio le regole della locazione e non quelle della vendita. Gaio, pertanto, nell’attribuire rilevanza all’evento dedotto in condizione e cioè l’infortunio dei gladiatori, tenta di qualificare ex post in termini di contractus consensuale tipico, una semplice ipotesi di do ut des in cui la controprestazione, essendo corrispettiva rispetto alla prestazione dei gladiatores e dipendendo dall’esito del combattimento, avrebbe fatto necessariamente variare la qualifica del negozio. La fonte, tuttavia, può offrire ulteriori e alternativi spunti di riflessione anche in considerazione del fatto che si è teorizzata la possibilità di individuare nel caso trattato un contratto misto e una embrionale forma di leasing. È stata, infatti, contestata la lettura sopra descritta della soluzione giuridica del caso fornita da Gaio, in quanto si è anche sostenuto che la natura del contratto non va stabilita alla conclusione del combattimento e, quindi, al momento in cui si valuta l’esito dello stesso sull’integrità dei gladiatori, ma al momento del consensus in idem placitum. In conseguenza nemmeno la condicio apposta al contratto, varierebbe la situazione visto che essa non avendo incisività sulla struttura essenziale del negozio, ne precisa solo la circostanza futura ed incerta subordinatamente alla quale gli effetti negoziali si produrranno.
2019
978-88-495-3925-7
I gladiatori ed il loro regime giuridico: traditio gladiatorum / Carro, Valeria. - (2019), pp. 513-537. (Intervento presentato al convegno Mestieri e professioni nella tarda antichità tenutosi a Spello nel giugno 2017).
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