Con l’ordinanza del 31 gennaio scorso, la I Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto insorto in merito alla possibilità di assegnare rilevanza, quale vizio di nullità sopravvenuta nei contratti di mutuo a tasso fisso conclusi prima dell’entrata in vigore della L. n. 108/1996, alla circostanza che il tasso di interesse, pure lecitamente pattuito al momento della stipula del contratto, si attesti, nel corso del rapporto, al di sotto della soglia usura come calcolata ai sensi di siffatta disciplina. Solo apparentemente problema di diritto transitorio, la questione assume una valenza assai più generale, giacché quella di una possibile usurarietà sopravvenuta dei contratti di mutuo a tasso fisso si presenta - alla luce dell’adozione, da parte del legislatore del 1996, di un criterio mobile per la determinazione della soglia usura, ragguagliato alla rilevazione periodica dei tassi mediamente applicati sul mercato - come evenienza suscettibile di presentarsi in forma pressoché generalizzata, per i contratti in qualsiasi momento stipulati, ogni qual volta dinamiche di mercato di discesa dei tassi portino, nel tempo, il tasso soglia ad attestarsi su valori inferiori al tasso contrattuale, pure non usurario all’epoca della stipulazione. L’Autore analizza le argomentazioni poste a fondamento delle tesi che vorrebbero assegnare rilevanza all’usura sopravvenuta - se non anche come vizio di nullità sopravvenuta, come eventualità che non può essere tollerata dall’ordinamento - sottolineando l’infondatezza di tutti i diversi indirizzi interpretativi che vorrebbero, seppure attraverso differenti tecniche rimediali, operare una riduzione del tasso applicato al finanziamento. In particolare l’Autore pone in risalto come le diverse proposte ricostruttive, al di là dell’itinerario in concreto prescelto, cerchino a monte di giustificare un riequilibrio contrattuale, di fronte ad una eccessiva onerosità del rapporto di mutuo conseguente al mutamento delle condizioni del mercato, ma in un contesto - quello dei mutui a tasso fisso - in cui l’oscillazione dei tassi di mercato concretizza l’alea normale del contratto, che entrambe le parti hanno consapevolmente accettato all’atto della stipula, e che dunque mai potrebbe legittimare alcun intervento di riequilibrio ai sensi dell’art. 1467 c.c.

Tentazioni pericolose: il miraggio dell'usura sopravvenuta / Guizzi, Giuseppe. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - XXXIV:5(2017), pp. 601-608.

Tentazioni pericolose: il miraggio dell'usura sopravvenuta

GUIZZI, GIUSEPPE
2017

Abstract

Con l’ordinanza del 31 gennaio scorso, la I Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto insorto in merito alla possibilità di assegnare rilevanza, quale vizio di nullità sopravvenuta nei contratti di mutuo a tasso fisso conclusi prima dell’entrata in vigore della L. n. 108/1996, alla circostanza che il tasso di interesse, pure lecitamente pattuito al momento della stipula del contratto, si attesti, nel corso del rapporto, al di sotto della soglia usura come calcolata ai sensi di siffatta disciplina. Solo apparentemente problema di diritto transitorio, la questione assume una valenza assai più generale, giacché quella di una possibile usurarietà sopravvenuta dei contratti di mutuo a tasso fisso si presenta - alla luce dell’adozione, da parte del legislatore del 1996, di un criterio mobile per la determinazione della soglia usura, ragguagliato alla rilevazione periodica dei tassi mediamente applicati sul mercato - come evenienza suscettibile di presentarsi in forma pressoché generalizzata, per i contratti in qualsiasi momento stipulati, ogni qual volta dinamiche di mercato di discesa dei tassi portino, nel tempo, il tasso soglia ad attestarsi su valori inferiori al tasso contrattuale, pure non usurario all’epoca della stipulazione. L’Autore analizza le argomentazioni poste a fondamento delle tesi che vorrebbero assegnare rilevanza all’usura sopravvenuta - se non anche come vizio di nullità sopravvenuta, come eventualità che non può essere tollerata dall’ordinamento - sottolineando l’infondatezza di tutti i diversi indirizzi interpretativi che vorrebbero, seppure attraverso differenti tecniche rimediali, operare una riduzione del tasso applicato al finanziamento. In particolare l’Autore pone in risalto come le diverse proposte ricostruttive, al di là dell’itinerario in concreto prescelto, cerchino a monte di giustificare un riequilibrio contrattuale, di fronte ad una eccessiva onerosità del rapporto di mutuo conseguente al mutamento delle condizioni del mercato, ma in un contesto - quello dei mutui a tasso fisso - in cui l’oscillazione dei tassi di mercato concretizza l’alea normale del contratto, che entrambe le parti hanno consapevolmente accettato all’atto della stipula, e che dunque mai potrebbe legittimare alcun intervento di riequilibrio ai sensi dell’art. 1467 c.c.
2017
Tentazioni pericolose: il miraggio dell'usura sopravvenuta / Guizzi, Giuseppe. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - XXXIV:5(2017), pp. 601-608.
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