L'indagine pone la questione della configurabilità di una responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di consorzi e reti di impresa, e parte dalla questione preliminare della necessità di verificare se a siffatte organizzazioni (nelle varie forme consentite dall'ordinamento giuridico: consorzi con attività esterna ed interna; reti con o senza soggettività giuridica) in quanto collocate in funzione sovraordinata e direzionale delle imprese partecipanti al gruppo possa essere riconosciuta una soggettività giuridica che possa fungere da piattaforma giuridica di imputazione della relativa responsabilità da direzione e coordinamento. La questione viene a risolversi nella verifica in concreto, se si sia in presenza di una mera cogestione dell'interesse comune ovvero se tale interesse possa considerarsi imputato all'esercizio di un autonomo potere di disposizione sovraordinato e fonte dell'attività di direzione e coordinamento. Pacifico il riconoscimento della soggettività giuridica ai consorzi con attività esterna (per la proiezione all'esterno dell'attività e la configurabilità di un'autonoma impresa di stampo ausiliario) ed a fortiori per la rete-soggetto (ove il riconoscimento, per quanto criticabile, è stabilito espressamente dalla legge), si evidenzia la problematicità in generale della questione della soggettività nei consorzi con attività interna ove l'assenza del profilo reale all'esterno dell'attività induce tendenzialmente alla negazione di una autonoma soggettività. Al di là tuttavia di soluzioni formalistiche ed assunte a priori, la verifica della soggettività della organizzazione non può disgiungersi dalla verifica della funzione effettivamente svolta, entro cui la verifica dello svolgimento effettivo di un'attività di direzione e coordinamento (importando un quid pluris rispetto al mero rafforzamento di gruppo) sembra poter produrre conseguenze giuridicamente rilevanti. L'indagine si sofferma quindi sulla idoneità effettiva di una organizzazione (latamente diretta al rafforzamento delle imprese partecipanti al gruppo) ad esercitare una funzione di direzione e coordinamento: ed in tal modo viene ad evidenziarsi una compatibilità (compatibilità; non equivalenza) con la funzione consortile (anche con attività interna) in quanto contraddistinta da un accentramento (anche organico) della gestione; ed invece la problematicità della soluzione con riferimento alla rete contratto, la cui funzione appare contraddistinta (e qui si coglie una possibile sfumatura di distinzione, o quanto meno di non assoluta sovrapponibilità fra le fattispecie) dall'indipendenza dei rapporti di rete che appare incompatibile con l'esercizio di una funzione di direzione e coordinamento: la conseguenza che si trae, è che in caso di svolgimento effettivo da parte di una rete-contratto di una attività di direzione e coordinamento, si assiste ad un travalicamento della funzione identificandosi l'attribuzione ad una organizzazione comunque sovraordinata di un autonomo potere di disposizione. Cosicchè appare ragionevole (si identifica un elemento di non sovrapponibilità assoluta fra funzione di rete e funzione consortile) procedere ad una riqualificazione contrattuale della rete-contratto (in consorzio) per l'incidenza (sia pure ricavata in via indiretta) allo svolgimento di un'autonoma impresa holding di gruppo che viene a fungere da presupposto di riferibilità della responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c..

Consorzi (con attività esterna ed interna), reti (con o senza soggettività giuridica), e responsabilità da direzione e coordinamento / Doria, Giuseppe. - In: RIVISTA DI DIRITTO DELL'IMPRESA. - ISSN 1593-9502. - 1:3/2016(2016), pp. 723-733.

Consorzi (con attività esterna ed interna), reti (con o senza soggettività giuridica), e responsabilità da direzione e coordinamento

DORIA, GIUSEPPE
Primo
2016

Abstract

L'indagine pone la questione della configurabilità di una responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di consorzi e reti di impresa, e parte dalla questione preliminare della necessità di verificare se a siffatte organizzazioni (nelle varie forme consentite dall'ordinamento giuridico: consorzi con attività esterna ed interna; reti con o senza soggettività giuridica) in quanto collocate in funzione sovraordinata e direzionale delle imprese partecipanti al gruppo possa essere riconosciuta una soggettività giuridica che possa fungere da piattaforma giuridica di imputazione della relativa responsabilità da direzione e coordinamento. La questione viene a risolversi nella verifica in concreto, se si sia in presenza di una mera cogestione dell'interesse comune ovvero se tale interesse possa considerarsi imputato all'esercizio di un autonomo potere di disposizione sovraordinato e fonte dell'attività di direzione e coordinamento. Pacifico il riconoscimento della soggettività giuridica ai consorzi con attività esterna (per la proiezione all'esterno dell'attività e la configurabilità di un'autonoma impresa di stampo ausiliario) ed a fortiori per la rete-soggetto (ove il riconoscimento, per quanto criticabile, è stabilito espressamente dalla legge), si evidenzia la problematicità in generale della questione della soggettività nei consorzi con attività interna ove l'assenza del profilo reale all'esterno dell'attività induce tendenzialmente alla negazione di una autonoma soggettività. Al di là tuttavia di soluzioni formalistiche ed assunte a priori, la verifica della soggettività della organizzazione non può disgiungersi dalla verifica della funzione effettivamente svolta, entro cui la verifica dello svolgimento effettivo di un'attività di direzione e coordinamento (importando un quid pluris rispetto al mero rafforzamento di gruppo) sembra poter produrre conseguenze giuridicamente rilevanti. L'indagine si sofferma quindi sulla idoneità effettiva di una organizzazione (latamente diretta al rafforzamento delle imprese partecipanti al gruppo) ad esercitare una funzione di direzione e coordinamento: ed in tal modo viene ad evidenziarsi una compatibilità (compatibilità; non equivalenza) con la funzione consortile (anche con attività interna) in quanto contraddistinta da un accentramento (anche organico) della gestione; ed invece la problematicità della soluzione con riferimento alla rete contratto, la cui funzione appare contraddistinta (e qui si coglie una possibile sfumatura di distinzione, o quanto meno di non assoluta sovrapponibilità fra le fattispecie) dall'indipendenza dei rapporti di rete che appare incompatibile con l'esercizio di una funzione di direzione e coordinamento: la conseguenza che si trae, è che in caso di svolgimento effettivo da parte di una rete-contratto di una attività di direzione e coordinamento, si assiste ad un travalicamento della funzione identificandosi l'attribuzione ad una organizzazione comunque sovraordinata di un autonomo potere di disposizione. Cosicchè appare ragionevole (si identifica un elemento di non sovrapponibilità assoluta fra funzione di rete e funzione consortile) procedere ad una riqualificazione contrattuale della rete-contratto (in consorzio) per l'incidenza (sia pure ricavata in via indiretta) allo svolgimento di un'autonoma impresa holding di gruppo che viene a fungere da presupposto di riferibilità della responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c..
2016
Consorzi (con attività esterna ed interna), reti (con o senza soggettività giuridica), e responsabilità da direzione e coordinamento / Doria, Giuseppe. - In: RIVISTA DI DIRITTO DELL'IMPRESA. - ISSN 1593-9502. - 1:3/2016(2016), pp. 723-733.
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