Il trasferimento di beni immobili a scopo di garanzia dei finanziamenti conclusi tra una banca e una impre-sa, previsto dal nuovo art. 48 bis t.u.b., ravviva il dibattito sulle alienazioni in funzione di garanzia, introdu-cendo nell’ordinamento una figura con i connotati del patto marciano che ne sanciscono la liceità rispetto al divieto del patto commissorio. La disciplina appare dettagliata nella previsione dei presupposti e del proce-dimento, sollevando problemi di interpretazione sia nella prospettiva interna del contratto sia in quella dei rapporti con i terzi; la loro disamina non può prescindere dai rimandi che vi emergono ad altre normative accomunate dalla funzione di rafforzamento della tutela del creditore, tali da far ritenere che il trasferimento ex art. 48 bis t.u.b. si inserisca tra le altre fattispecie già presenti nel sistema e caratterizzate dalla corri-spondenza tra il valore della garanzia realizzata e quello dell’obbligazione garantita; tuttavia, si evidenzia una ulteriore evoluzione a favore dell’autotutela esecutiva, che, quindi, a sua volta, rende opportuno il ri-corso a strumenti di protezione del debitore.
IL TRASFERIMENTO DI BENI A SCOPO DI GARANZIA EX ART. 48 BIS T.U.B. E' DAVVERO IL PATTO MARCIANO? / Scotti, Anna. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - (2016), pp. 1477-1487.
IL TRASFERIMENTO DI BENI A SCOPO DI GARANZIA EX ART. 48 BIS T.U.B. E' DAVVERO IL PATTO MARCIANO?
SCOTTI, ANNA
2016
Abstract
Il trasferimento di beni immobili a scopo di garanzia dei finanziamenti conclusi tra una banca e una impre-sa, previsto dal nuovo art. 48 bis t.u.b., ravviva il dibattito sulle alienazioni in funzione di garanzia, introdu-cendo nell’ordinamento una figura con i connotati del patto marciano che ne sanciscono la liceità rispetto al divieto del patto commissorio. La disciplina appare dettagliata nella previsione dei presupposti e del proce-dimento, sollevando problemi di interpretazione sia nella prospettiva interna del contratto sia in quella dei rapporti con i terzi; la loro disamina non può prescindere dai rimandi che vi emergono ad altre normative accomunate dalla funzione di rafforzamento della tutela del creditore, tali da far ritenere che il trasferimento ex art. 48 bis t.u.b. si inserisca tra le altre fattispecie già presenti nel sistema e caratterizzate dalla corri-spondenza tra il valore della garanzia realizzata e quello dell’obbligazione garantita; tuttavia, si evidenzia una ulteriore evoluzione a favore dell’autotutela esecutiva, che, quindi, a sua volta, rende opportuno il ri-corso a strumenti di protezione del debitore.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
scotti - CG_12_2016.pdf
solo utenti autorizzati
Descrizione: Il trasferimento di beni in garanzia (...)
Licenza:
Accesso privato/ristretto
Dimensione
216.3 kB
Formato
Adobe PDF
|
216.3 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.