La Cassazione partecipa al dialogo tra Corti e Carte , mostrando di confrontarsi con il processo di globalizzazione del diritto e dei diritti – inteso nella sua accezione di spazio nel cui ambito i soggetti si misurano con differenti sistemi legali e si confrontano con gli ordinamenti sovranazionali coinvolti in un processo di integrazione e di coordinamento reciproco – e di contribuire al pluralismo giuridico – che si caratterizza, giova specificarlo, per la coincidenza tra dimensione giuridica e dimensione politica – tipico del costituzionalismo europeo. Non potrebbe essere diversamente. L’ampliamento delle interazioni tra culture diverse e differenti sistemi sta portando, progressivamente, all’affermazione di un diritto comune europeo che realizza, a sua volta, un progetto di convivenza dei diritti, un progetto in cui la protezione ed il riconoscimento dei diritti fondamentali non si realizzano più soltanto nei singoli Stati, ma al di sopra di questi; non si compiono più solo attraverso disegni formali di Codici e di leggi, ma pure attraverso le prassi . Su queste premesse appare indiscutibile il paradigma pluralismo giuridico/universalismo dei diritti , risultato della comunitarizzazione delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nonchè espressione lampante della costituzionalizzazione del processo di integrazione europea. La rilevanza delle tradizioni costituzionali comuni nelle dinamiche delle interazioni tra ordinamenti è argomento indispensabile anche per dissolvere i dubbi sul pericolo di marginalizzazione della Corte costituzionale nel dialogo con le Corti sovranazionali ; anche se il tema rileva soprattutto perchérappresenta la chiave di volta del costituzionalismo europeo ed è il presupposto dell’universalismo dei diritti nell’attuale contesto giuridico integrato, caratterizzato dalla primazia del diritto dell’Unione e della giurisprudenza della sua Corte sul diritto nazionale quando v’è contrasto, oltre che dall’obbligo della interpretazione conforme al diritto giurisprudenziale convenzionale consolidato. Il nesso tra concezione multiculturale della società, universalizzazione dei diritti ed approccio multilivello ai fenomeni politici contemporanei si rivela nella tensione della produzione pretoria della Corte di giustizia verso la individuazione di limiti alla reciproca fiducia ed al mutuo riconoscimento nel sistema del mandato d’arresto europeo, generati da altrettante violazioni di diritti fondamentali garantiti dall’Unione europea all’interno dello Stato membro emittente. La filosofia revisionista attuata dai giudici di Lussemburgo nella sentenza Aranyosi e Căldăraru, sovvertendo gli approdi della sentenza Melloni, risponde alle esigenze del costituzionalismo europeo e del garantismo efficientista, i cui bisogni si irradiano anche in settori specifici della cooperazione giudiziaria, come nel caso del MAE, orientando la politica delle giurisdizioni nazionali su canoni di efficienza e di effettività del sistema di tutela predisposto, a livello comunitario, per garantire la procedura di affidamento della persona ricercata. Dunque. Se sul piano politico la Corte realizza la preminenza della effettività sulla validità della tutela dei diritti fondamentali comuni alle tradizioni giuridiche dei Paesi membri; su quello del sistema, essa crea una regola di comportamento metodologicamente valida in ogni valutazione giudiziale (comunitaria e nazionale) quanto al rispetto dei diritti fondamentali della persona colpita dal mandato che si trovi in stato di detenzione.

Mandato d'arresto europeo, rilevanza delle condizioni di detenzione, tutela dei diritti fondamentali nelle dinamiche della integrazione europea / Falato, Fabiana. - In: LA GIUSTIZIA PENALE. - ISSN 1971-4998. - XI(2016), pp. 625-640.

Mandato d'arresto europeo, rilevanza delle condizioni di detenzione, tutela dei diritti fondamentali nelle dinamiche della integrazione europea

FALATO, FABIANA
2016

Abstract

La Cassazione partecipa al dialogo tra Corti e Carte , mostrando di confrontarsi con il processo di globalizzazione del diritto e dei diritti – inteso nella sua accezione di spazio nel cui ambito i soggetti si misurano con differenti sistemi legali e si confrontano con gli ordinamenti sovranazionali coinvolti in un processo di integrazione e di coordinamento reciproco – e di contribuire al pluralismo giuridico – che si caratterizza, giova specificarlo, per la coincidenza tra dimensione giuridica e dimensione politica – tipico del costituzionalismo europeo. Non potrebbe essere diversamente. L’ampliamento delle interazioni tra culture diverse e differenti sistemi sta portando, progressivamente, all’affermazione di un diritto comune europeo che realizza, a sua volta, un progetto di convivenza dei diritti, un progetto in cui la protezione ed il riconoscimento dei diritti fondamentali non si realizzano più soltanto nei singoli Stati, ma al di sopra di questi; non si compiono più solo attraverso disegni formali di Codici e di leggi, ma pure attraverso le prassi . Su queste premesse appare indiscutibile il paradigma pluralismo giuridico/universalismo dei diritti , risultato della comunitarizzazione delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nonchè espressione lampante della costituzionalizzazione del processo di integrazione europea. La rilevanza delle tradizioni costituzionali comuni nelle dinamiche delle interazioni tra ordinamenti è argomento indispensabile anche per dissolvere i dubbi sul pericolo di marginalizzazione della Corte costituzionale nel dialogo con le Corti sovranazionali ; anche se il tema rileva soprattutto perchérappresenta la chiave di volta del costituzionalismo europeo ed è il presupposto dell’universalismo dei diritti nell’attuale contesto giuridico integrato, caratterizzato dalla primazia del diritto dell’Unione e della giurisprudenza della sua Corte sul diritto nazionale quando v’è contrasto, oltre che dall’obbligo della interpretazione conforme al diritto giurisprudenziale convenzionale consolidato. Il nesso tra concezione multiculturale della società, universalizzazione dei diritti ed approccio multilivello ai fenomeni politici contemporanei si rivela nella tensione della produzione pretoria della Corte di giustizia verso la individuazione di limiti alla reciproca fiducia ed al mutuo riconoscimento nel sistema del mandato d’arresto europeo, generati da altrettante violazioni di diritti fondamentali garantiti dall’Unione europea all’interno dello Stato membro emittente. La filosofia revisionista attuata dai giudici di Lussemburgo nella sentenza Aranyosi e Căldăraru, sovvertendo gli approdi della sentenza Melloni, risponde alle esigenze del costituzionalismo europeo e del garantismo efficientista, i cui bisogni si irradiano anche in settori specifici della cooperazione giudiziaria, come nel caso del MAE, orientando la politica delle giurisdizioni nazionali su canoni di efficienza e di effettività del sistema di tutela predisposto, a livello comunitario, per garantire la procedura di affidamento della persona ricercata. Dunque. Se sul piano politico la Corte realizza la preminenza della effettività sulla validità della tutela dei diritti fondamentali comuni alle tradizioni giuridiche dei Paesi membri; su quello del sistema, essa crea una regola di comportamento metodologicamente valida in ogni valutazione giudiziale (comunitaria e nazionale) quanto al rispetto dei diritti fondamentali della persona colpita dal mandato che si trovi in stato di detenzione.
2016
Mandato d'arresto europeo, rilevanza delle condizioni di detenzione, tutela dei diritti fondamentali nelle dinamiche della integrazione europea / Falato, Fabiana. - In: LA GIUSTIZIA PENALE. - ISSN 1971-4998. - XI(2016), pp. 625-640.
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