Una parte significativa delle misure di contrasto al terrorismo ha avuto fino ad oggi effetti rilevanti sulla tenuta del sistema di protezione dei diritti fondamentali, in generale, e sul diritto alla protezione dei dati personali, in particolare . Invero, la previsione di discipline derogatorie e restrittive nella raccolta e nell'uso di informazioni personali – uno degli aspetti del complesso rapporto antiterrorismo/privacy – si è mostrata sbilanciata a favore dell’accertamento e della repressione dei reati, con scarsa attenzione al bilanciamento tra esigenze investigative e tutela dei dati personali, nei quali è dato ravvisare un bene meritevole di tutela alla stregua di altri diritti fondamentali . Ci si sarebbe dovuti porre il problema del necessario bilanciamento fra diritto all’autodeterminazione informativa ed iniziativa preventiva , nel rispetto della riserva di legge, della riserva di giurisdizione e alla luce del principio di proporzionalità . Invero. Non bisogna trascurare che la proporzionalità, come canone ermeneutico di origine tedesca , nell’attuale progetto politico della modernità – che fonda su un rinnovato concetto di libertà individuale e sulle sue garanzie – rappresenta un connotato essenziale delle relazioni tra Stato e persona, delineato secondo la logica dei diritti fondamentali, tanto da costituire un principio fondamentale del costituzionalismo contemporaneo ed europeo. Non è un caso che pure nelle Costituzioni – come la nostra – in cui non è formalizzato (come i principi di legalità e di giurisdizione) né è articolato alla stregua del modello diffuso nel diritto comparato e sovranazionale ma opera in maniera implicita, esso gioca comunque un ruolo significativo soprattutto nel giudizio di bilanciamento dei diritti e nella ottimizzazione della loro tutela. La giurisprudenza del Bundersverfassungsgericht ha contribuito in maniera considerevole all’evoluzione del principio nello spazio giuridico europeo, tenuto conto che ha rappresentato sempre un importante punto di riferimento per la giurisdizione della Corte di giustizia ; la quale, a sua volta, ha sviluppato un diritto giurisprudenziale talmente consolidato da poter consentire di affermare che oggi la proporzionalità permea l’intero diritto dell’Unione europea e, per ricaduta, gli ordinamenti costituzionali dei Paesi membri. Anche la giurisprudenza della Corte EDU ha assimilato la lezione del BVerfG in tema di principio di proporzionalità. Su queste premesse, la prima relazione (= privacy/antiterrorismo) trova legittimazione nello Stato costituzionale di diritto e dei diritti – che pone al centro della nostra Costituzione e delle Costituzioni del dopoguerra, in generale, i diritti fondamentali – in cui il diritto alla tutela dei dati personali trova pieno riconoscimento come diritto fondamentale , oggi non più soltanto per via induttiva, cioè, attraverso la mediazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 3 Cost. oppure del combinato disposto degli artt. 14-19 e 21 Cost., ma per via degli effetti del costituzionalismo europeo sul fronte del riconoscimento e dell’accrescimento delle attese di tutela giuridica, ovvero per effetto dell’ampliarsi progressivo del catalogo dei diritti coperti dalla protezione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti umani nonchè dalla giurisprudenza delle relative Corti.

Raccolta ed uso di dati personali come limitazioni di un diritto inviolabile / Falato, Fabiana. - In: LA GIUSTIZIA PENALE. - ISSN 1971-4998. - X(2016), pp. 548-571.

Raccolta ed uso di dati personali come limitazioni di un diritto inviolabile.

FALATO, FABIANA
2016

Abstract

Una parte significativa delle misure di contrasto al terrorismo ha avuto fino ad oggi effetti rilevanti sulla tenuta del sistema di protezione dei diritti fondamentali, in generale, e sul diritto alla protezione dei dati personali, in particolare . Invero, la previsione di discipline derogatorie e restrittive nella raccolta e nell'uso di informazioni personali – uno degli aspetti del complesso rapporto antiterrorismo/privacy – si è mostrata sbilanciata a favore dell’accertamento e della repressione dei reati, con scarsa attenzione al bilanciamento tra esigenze investigative e tutela dei dati personali, nei quali è dato ravvisare un bene meritevole di tutela alla stregua di altri diritti fondamentali . Ci si sarebbe dovuti porre il problema del necessario bilanciamento fra diritto all’autodeterminazione informativa ed iniziativa preventiva , nel rispetto della riserva di legge, della riserva di giurisdizione e alla luce del principio di proporzionalità . Invero. Non bisogna trascurare che la proporzionalità, come canone ermeneutico di origine tedesca , nell’attuale progetto politico della modernità – che fonda su un rinnovato concetto di libertà individuale e sulle sue garanzie – rappresenta un connotato essenziale delle relazioni tra Stato e persona, delineato secondo la logica dei diritti fondamentali, tanto da costituire un principio fondamentale del costituzionalismo contemporaneo ed europeo. Non è un caso che pure nelle Costituzioni – come la nostra – in cui non è formalizzato (come i principi di legalità e di giurisdizione) né è articolato alla stregua del modello diffuso nel diritto comparato e sovranazionale ma opera in maniera implicita, esso gioca comunque un ruolo significativo soprattutto nel giudizio di bilanciamento dei diritti e nella ottimizzazione della loro tutela. La giurisprudenza del Bundersverfassungsgericht ha contribuito in maniera considerevole all’evoluzione del principio nello spazio giuridico europeo, tenuto conto che ha rappresentato sempre un importante punto di riferimento per la giurisdizione della Corte di giustizia ; la quale, a sua volta, ha sviluppato un diritto giurisprudenziale talmente consolidato da poter consentire di affermare che oggi la proporzionalità permea l’intero diritto dell’Unione europea e, per ricaduta, gli ordinamenti costituzionali dei Paesi membri. Anche la giurisprudenza della Corte EDU ha assimilato la lezione del BVerfG in tema di principio di proporzionalità. Su queste premesse, la prima relazione (= privacy/antiterrorismo) trova legittimazione nello Stato costituzionale di diritto e dei diritti – che pone al centro della nostra Costituzione e delle Costituzioni del dopoguerra, in generale, i diritti fondamentali – in cui il diritto alla tutela dei dati personali trova pieno riconoscimento come diritto fondamentale , oggi non più soltanto per via induttiva, cioè, attraverso la mediazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 3 Cost. oppure del combinato disposto degli artt. 14-19 e 21 Cost., ma per via degli effetti del costituzionalismo europeo sul fronte del riconoscimento e dell’accrescimento delle attese di tutela giuridica, ovvero per effetto dell’ampliarsi progressivo del catalogo dei diritti coperti dalla protezione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti umani nonchè dalla giurisprudenza delle relative Corti.
2016
Raccolta ed uso di dati personali come limitazioni di un diritto inviolabile / Falato, Fabiana. - In: LA GIUSTIZIA PENALE. - ISSN 1971-4998. - X(2016), pp. 548-571.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/652542
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